Questo il testo del Primo quesito:
Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
«Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?»
E questo è il testo dell'articolo incriminato :
Si propone l’abrogazione dell’art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008 , relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
Stabilisce come modalità ordinarie di gestione del servizio idrico l’affidamento a soggetti privati attraverso gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, all’interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40%.
Con questa norma, si vogliono mettere definitivamente sul mercato le gestioni dei 64 ATO (su 92) che o non hanno ancora proceduto ad affidamento, o hanno affidato la gestione del servizio idrico a società a totale capitale pubblico. Queste ultime infatti cesseranno improrogabilmente entro il dicembre 2011, o potranno continuare alla sola condizione di trasformarsi in società miste, con capitale privato al 40%. La norma inoltre disciplina le società miste collocate in Borsa, le quali, per poter mantenere l’affidamento del servizio, dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015.
"Abrogare questa norma significa contrastare l’accelerazione sulle privatizzazioni imposta dal Governo e la definitiva consegna al mercato dei servizi idrici in questo Paese."
Da quanto sopra si evince chiaramente che stanno inculcando nella gente delle notizie false. La norma prevede che le Società pubbliche (che di solito fanno capo ai Comuni) vendano almeno il 40% del capitale ai privati. E questa norma è fatta per monetizzare "valore teorico" di una Società a beneficio dei Comuni.
Pertanto la maggioranza rimarrà in capo ai Comuni, cioè all'Ente pubblico.
Non c'è nessuna privatizzazione dell'acqua.
Se poi dei Comuni dovessero vendere più del 50% della Società pubblica ai privati, sarà una questione da regolare fra cittadini di quel Comune e solo di quel Comune od Ente sovra-comunale (a volte i Comuni si consorziano in un'unica Società di gestione). Ma nulla di così apocalittico come spaparanzato ai 4 venti
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