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18 set 2015

PIGNORAMENTI

Con l’ultima riforma introdotta con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 in tema di misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, decreto convertito nella recentissima legge 6 agosto 2015 n. 132, il legislatore in materia di processo esecutivo ha fatto la scelta irreversibile della modalità telematica nella ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento, modificando il codice di procedura civile e le norme di attuazione e, soprattutto in tema di esecuzione e fallimento ha introdotto, in via esclusiva, proprio gli strumenti informatici e telematici per la ricerca dei beni da sottoporre all’esecuzione forzata.
Su questo versante è da segnalare in particolare l’art. 14 del decreto in esame con il quale sono state introdotte rilevanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed è stato modificato il primo comma dell’articolo 155-quater. Con la novella si prevede, infatti, che tutte le pubbliche amministrazioni le quali attualmente gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del C.P.C. - ossia per la ricerca, con le modalità telematiche, dei beni da sottoporre a pignorare - dovranno mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari la possibilità di accedere alle relative banche dati, su richiesta del Ministero della giustizia, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si prevede a tal fine che sino a quando non saranno definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58, le pubbliche amministrazioni comunicheranno, tra loro, attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni.
L’Agenzia per l’Italia digitale, infatti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alle comunicazioni telematiche, ivi incluso il Ministero della giustizia, dovrà definire entro novanta giorni, dall’entrata in vigore della norma, che è entrata in vigore il 21 agosto c.a. (giusta G.U. n. 192 del 20 agosto 2015), gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni dovranno conformarsi.
Qualora poi l’amministrazione che gestisce i dati o il Ministero della giustizia – che deve pubblicare sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le ricerche di cui all’articolo 492-bis del codice - non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa, l’accesso avverrà previa convenzione, tra le amministrazioni, per la fruibilità informatica dei dati posseduti.
Infine il Presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, potranno sempre disporre che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione forzata comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, con la conseguenza che l’accesso informatico non darà più nessuna possibilità al debitore di occultare i beni da sottoporre all’esecuzione forzata.

18 mar 2015

Cartelle Esattoriali

ROMA – La Corte Costituzionale ha cancellato ieri (17 marzo) la nomina di 767 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e del Territorio (più della metà) promossi illegittimamente a dirigenti senza un pubblico concorso.

La sentenza della Consulta potrebbe avere gli effetti di una bomba atomica non solo per Equitalia, ma per lo stesso ministero dell’economia e delle finanze (Mef) perché centinaia di migliaia di cartelle esattoriali sono state firmate dai 767 “falsi dirigenti” e di conseguenza potrebbero venire considerate nulle o addirittura inesistenti, in quanto è “in dubbio la validità degli atti firmati dai nominati”.
 
Cosa potrebbe succedere.
L’avvocato Greco fa alcune proiezioni: secondo il consolidato orientamento sposato dalla Cassazione e dai tribunali di tutta Italia, gli atti fiscali sono nulli (alcuni tribunali, addirittura, parlano di “inesistenza”) se firmati da chi non aveva il potere per farlo.
E dunque, chi non ha ancora pagato potrà fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della richiesta di pagamento.
Lo potrà fare anche chi ha chiesto o ha già avviato una rateazione.
In passato abbiamo pubblicato anche la formula da inserire nel ricorso per chiedere la nullità della cartella.

E se sono scaduti i termini per impugnare?
In verità, stando all’orientamento (maggioritario) che ritiene gli atti privi di firma “inesistenti”, questo non dovrebbe essere un problema, in quanto si tratterebbe di una nullità non sanabile neanche con il decorso dei termini.
Ovviamente, però, ogni tribunale ha la sua interpretazione.

Come faccio a sapere se il mio atto è firmato da un falso dirigente?
Per evitare un ricorso “alla cieca” contro la cartella esattoriale, bisogna innanzitutto verificare che la stessa abbia come presupposto un pagamento chiesto dall’Agenzia delle Entrate e non da altre amministrazioni.
Poi bisognerebbe avere la certezza che l’atto a monte sia stato notificato da uno dei falsi dirigenti.
Tuttavia l’elenco dei dirigenti privi di potere non è mai stato diffuso ufficialmente.
Il contribuente potrebbe tentare di superare l’ostacolo depositando una istanza di accesso agli atti amministrativi e chiedendo di verificare la documentazione inerente alla carriera del dirigente firmatario.

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15 gen 2015

RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015 + TASSO LEGALE

Ravvedimento operoso: le novità 2015
Fino a tutto il 2014
Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco.
Il ravvedimento è possibile:
- entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo,
- entro 30 giorni: sanzione al 3%
- entro un anno: sanzione al 3,75%

Dal 2015
Con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.
In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Pvc a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.
Termini più lunghi
La Legge di Stabilità modifica i termini per usufruire del ravvedimento operoso, con una nuova riduzione delle sanzioni rispetto a quelle già in vigore.
In particolare, termini e sanzioni vengono così rimodulate:
Entro:
14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;
30 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3%;
90 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3,3%;
1 anno dal termine per il versamento: sanzione del 3,75%;
2 anni dal termine per il versamento: sanzione del 4,2%;
Oltre
2 anni dal termine per il versamento: sanzione del 5%;
Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%.
La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.


Ravvedimento IMU e Tasi: cosa cambia con la legge di Stabilità

Queste novità sul ravvedimento si applicano anche al pagamento in ritardo del saldo IMU e Tasi lo scorso 16 dicembre, in particolare il nuovo ravvedimento medio, e cioè la riduzione della sanzione a 1/9 se ci si ravvede entro 90 giorni. Se si pagano entro il 16 marzo 2015, la sanzione è ridotta al 3,3%.

Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale passerà allo 0,5%, dall’attuale 1% che continuerà ad essere applicato fino al 31 dicembre 2014, per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290/2014. Il dimezzamento della misura degli interessi legali avrà conseguenze positive anche sul ravvedimento operoso.

21 lug 2014

Volture e Subentri

La voltura, secondo l’Autorità dell’energia elettrica e gas, “è il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o di gas”, mentre il subentro “a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore”.
Il subentro, quindi, prevede due contratti diversi e il nuovo utente non è tenuto a rispondere dei debiti contratti dal vecchio intestatario poiché i due rapporti contrattuali sono distinti e separati e gli obblighi precedenti sono imputabili, quindi, a soggetti separati. Per i debiti esistenti, in questo caso, il gestore può rivalersi solo sul vecchio utente, in altre parole chi li ha contratti e non potrà rifiutare di attivare una nuova utenza per debiti lasciati in sospeso dal vecchio utente.
Se, invece, si tratta di una voltura, il problema è diverso: la voltura è una prassi più diffusa perché è più economica ed evita l’interruzione della fornitura e di nuovi contratti. In questo caso il nuovo intestatario si intesterebbe un contratto già esistente accollandosi anche il pagamento delle pendenze lasciate dal precedente utente che dovrà pagare al gestore prima di avere la voltura.

A quanto sembra, però, anche nel caso della voltura il nuovo utente non è tenuto saldare debiti contratti dal vecchio utente: le morosità pregresse resterebbero comunque contratte dal vecchio utente e pretenderne il pagamento dal nuovo contraente sarebbe comunque un illecito.
A giungere a questa conclusione è l’associazione ADUC che spiega:
“Come detto, non esiste una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale. L’unica definizione di “voltura” con una qualche forza normativa che siamo riusciti a rintracciare si trova all’art. 1 dell’Allegato A alla Delibera n. 348/07. Ebbene, contrariamente a quanto riportato nelle domande frequenti sul sito dell’Aeeg (come visto, “contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un utente all’altro”), la voltura è definita come segue: “è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso”.
Da questa definizione, recentemente utilizzata in alcune sentenze di merito, appare chiaro che anche nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente. Proprio come accade nel subentro. Trattandosi di due contratti diversi, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto. Non sarà in alcun modo tenuto a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo.

10 apr 2014

VISURE CATASTALI GRATUITE

Visure e mappe catastali consultabili on line gratuitamente attraverso Entratel e Fisconline, i servizi messi a disposizione dal Fisco. Visure catastali: consultazione on line gratis

Sia i professionisti che gli utenti abilitati al servizio Entratel/Fisconline, potranno consultare visure catastali e mappe catastali di tutte le province italiane, a eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano, gratuitamente e on line. Attraverso i canali Entratel e Fisconline è possibile ora consultare gratuitamente ad esempio, la planimetria o la rendita, la classe e la categoria catastale di un immobile sito in una qualsiasi provincia italiana, nell’ottica di semplificazione richiesta da tempo al Fisco e all’apparato burocratico italiano.
Consultazione visure catastali con un click

Con un semplice click, gli utenti registrati a Fisconline ed Entratel possono consultare gratuitamente e comodamente dal proprio pc le informazioni relative alla casa di loro proprietà come:
visura catastale (per soggetto e per immobile);
mappa con la particella terreni;
planimetria del fabbricato;
visura ipotecaria.

23 gen 2014

Cartelle Esattoriali

Pagare senza interessi e senza mora. Parte l'operazione sanatoria per le cartelle di Equitalia che riguarderà non solo i tributi erariali, ma anche tributi come il bollo auto e le multe per la violazione del codice della strada. Esclusi, invece, i debiti Inps e Inail. La scadenza è fissata per il 28 febbraio ma sono già 200 i contribuenti che hanno aderito. Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità, entro fine febbraio i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 ad Equitalia per la riscossione. I cittadini interessati dovranno valutare la loro situazione e scegliere se aderire. In caso di dubbi Equitalia si impegna a fornire assistenza. Si potranno regolarizzare le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia.

2 feb 2012

6 gen 2012

CARTELLE ESATTORIALI

Lancia in resta le associazioni di consumatori sono già partite all’attacco. Tra le mani un piccolo tesoro, carte che potrebbero fare la felicità di decine di contribuenti.

Si tratta infatti di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria regionale della Lombardia che ha dichiarato «giuridicamente inesistente» una multa di 9mila euro perché «notificata solo dai dipendenti di Equitalia a mezzo posta».

Tale modalità di notifica, infatti, se non effettuata da soggetti abilitati, secondo i giudici lombardi, non produce effetti nei confronti dei contribuenti (in pratica è come se la cartella, l’avviso di intimazione di pagamento o l’ipoteca non fossero mai stati notificati). Tutto ciò deriva da un attento esame delle norme che riguardano la notifica degli atti esattoriali in generale e di quella a mezzo posta in particolare.

La vicenda nasce da un ricorso presentato da un contribuente che dopo una verifica agli uffici dell’Esatri era venuto a conoscenza di dover pagare la bellezza di 9.153 euro relativa a Iva del 2003 comprensiva di sanzioni. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione, Equitalia con la ricevuta di ritorno alla mano diceva al contrario di aver spedito la raccomandata che era stata ritirata dal custode dello stabile sostenendo che «la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento». Non così invece per la XXII Commissione Tributaria che, nella sentenza elenca, individuandoli in maniera tassativa, «gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia: gli ufficiali della riscossione, i messi comunali, gli agenti della polizia municipale altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario», ma mai quest’ultimo «direttamente», a mezzo di propri dipendenti.

Una sentenza che rimbalzata alle orecchie delle associazioni dei consumatori ha già riempito i siti web di «petizioni popolari» e minacce di class action.
«Al di fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, tutte le notifiche per posta sono da ritenersi inesistenti poiché effettuate da soggetti non appositamente abilitati, spiega l’avvocato Matteo Sances esperto di Diritto tributario e legale della Libera Associazione Consumatori Europei- Inutile dire che tale interpretazione della norma potrebbe portare ad effetti sorprendenti per i contribuenti “morosi”, in quanto non solo avrebbero la possibilità di contestare vecchie cartelle pervenute per posta ma, trattandosi di notifiche “giuridicamente inesistenti”, è come se le somme non fossero mai state richieste, con tutte le conseguenze derivanti da una eventuale prescrizione di vecchi crediti vantati dal Concessionario».
Bocciato dalla Commissione Tributaria anche l’invito di Equitalia a una sanatoria. «La sanatoria si potrebbe fare per una atto nullo - spiegano i giudici - ma non per atti dichiarati giuridicamente inesistenti».
In campo sono scese anche Sos Fisco e Cartellesattioriali.it due associazioni di consumatori che hanno proposto una petizione popolare.
«Sappiamo di cittadini e imprese ridotte sul lastrico a seguito di fermi, ipoteche e pignoramenti portate avanti da Equitalia sulla base di cartelle esattoriali sconosciute - dicono - Per questo siamo impegnati in una battaglia di civiltà volta a sensibilizzare il ministero delle Finanze e il Parlamento affinché si comprenda la necessità di far allegare alle ipoteche e ai pignoramenti inviati da Equitalia almeno copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali per le quali si agisce, in modo da evitare almeno gli errori più grossolani».

2 gen 2012

Rendite Finanziarie – Nuova tassazione

La nuova normativa si riferisce ai Redditi percepiti da residenti in Italia non imprenditori, dal 1° gennaio 2012, con il Decreto Legge n. 138/2011 convertito nella Legge n.148/2011 e il D.l. 216/2011, il regime di tassazione di tutte le rendite finanziarie, redditi di capitale e redditi diversi, sarà unificato introducendo un’unica aliquota di ritenuta o imposta del 20%.

Qui di seguito, riporto l’ estratto della comunicazione ricevuta da un istituto finanziario, in relazione alla nuova normativa, comprensiva di liste semplici e dettagliate sui titoli a cui viene applicata e sui tipi di calcolo che verranno effettuati per determinare interessi, Plusvalenze e Minusvalenze.

CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI O VINCOLATI:
Dal 1° gennaio 2012, sugli interessi di conto corrente liberi e depositi liberi o vincolati, la tassazione passa dal 27% al 20%.

Per le linee vincolate nel 2011 e con scadenza nel 2012 l’imposta sugli interessi sarà dovuta nella misura del 27% per la quota maturata fino al 31 dicembre 2011 e al 20% per la quota maturata nel corso del 2012

INVESTIMENTI FINANZIARI – REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI :

La tassazione passa dal 12,50% al 20% su plusvalenze, dividendi, interessi, proventi derivanti da investimenti finanziari in:

Azioni, Obbligazioni, Fondi comuni d’investimento, Sicav, Etf, Etc, Covered warrant, Derivati, Pronti contro termine, Prestito Titoli.

Categorie privilegiate :

La riforma prevede che l’imposta unica del 20%, sia sui redditi di capitale che sui redditi diversi, non sia applicata per le categorie cosiddette “privilegiate ”:

- Obbligazioni emesse da stati esteri se compresi nella White List

- Titoli di Stato Italiani e quelli con regime equiparato

- Titoli di risparmio per l’economia meridionale

- Piani di risparmio a lungo termine

REDDITI DIVERSI (CAPITAL GAIN)

Le plusvalenze realizzate a partire dal 01/01/2012 (valuta di regolamento) saranno soggette alla nuova aliquota del 20%.

Cosa succede alle minusvalenze al 31 dicembre 2011

Tutte le minusvalenze accantonate alla fine dell’anno 2011, in regime amministrato, saranno portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.

Tutte le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012 saranno riconosciute per il loro intero ammontare.

Esempio di calcolo:

Minusvalenza : al 31/12/2011 € 1.000 al 01/01/2012 € 625 ( 62,50% di € 1.000)

Per i titoli privilegiati il mantenimento dell’aliquota del 12,50% verrà realizzato applicando l’aliquota del 20% alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, alle quali verrà assegnata una “rilevanza fiscale” pari al 62,50%.

Plusvalenze titoli privilegiati : al 31/12/2011 € 1.000 dal 01/01/2012 € 625 (62,50% di € 1.000)

Imposta : al 31/12/2011 € 125 (12,50% su € 1.000,00) dal 01/01/2012 (20% su € 625)

REDDITI DI CAPITALE

La tassazione passa dal 12,50% al 20% su dividendi, interessi, proventi derivanti da investimenti finanziari in:

Azioni, Obbligazioni, Fondi comuni d’investimento, Sicav, Etf, Pronti contro termine, Prestito Titoli (in caso di redditi di capitale soggetti alla tassazione del 27%, l’aliquota passa dal 27% al 20%).

Opzione di affrancamento :

La riforma prevede la possibilità di avvalersi della cosiddetta opzione di “affrancamento” che permette di utilizzare i valori al 31/12/2011 per il calcolo dei redditi diversi realizzati dal 01/01/2012.

Nella fattispecie l’affrancamento consente di applicare l’aliquota del 12,50% sulle plusvalenze potenziali al 31 dicembre 2011 e far emergere le minusvalenze potenziali alla medesima data, determinate valorizzando il proprio patrimonio ai prezzi del 31 dicembre 2011.

In caso di investitore soggetto al regime del risparmio amministrato, la richiesta di esercizio dell’opzione di affrancamento può essere fatta per deposito titoli.

Questo significa che saranno affrancate tutte le attività finanziarie, incluse in ciascun deposito titoli ed eventuali sottodepositi, possedute al 31/12/2011 ed ancora presenti al momento dell’esercizio dell’opzione.

In presenza, dunque, di depositi cointestati ed eventuali sottodepositi sarà necessaria la dichiarazione di volontà di avvalersi dell’opzione di affrancamento da parte di tutti i titolari del rapporto.

Le attività finanziarie oggetto di affrancamento saranno valutate ai prezzi ufficiali di fine anno, reperibili sull’ estratto conto titoli di dicembre.
Per i titoli esteri la valorizzazione farà riferimento al tasso di cambio ufficiale BCE del 31 dicembre 2011 che è disponibile anche sul sito della Banca Centrale Europea.

Le plusvalenze da affrancamento saranno assoggettate all’aliquota del 12,50% ed il valore dell’imposta sarà prelevata direttamente dal conto corrente che dovrà avere la provvista necessaria disponibile.

Le eventuali minusvalenze da affrancamento potranno essere utilizzate nella misura del 62,50% nei quattro anni successivi.

L’opzione può essere esercitata fino al 31 marzo 2012 attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che verrà reso disponibile a partire da gennaio.

In caso di investitore in regime di dichiarazione la scelta di avvalersi dell’opzione di affrancamento dovrà essere espressa in sede della propria dichiarazione dei redditi annuale su tutti i titoli di proprietà.

Titoli obbligazionari

Tutti i titoli obbligazionari emessi da grandi emittenti e da banche e le obbligazioni domestiche non soggette alla disciplina del conto unico (es. obbligazioni emesse da privati o obbligazioni emesse da banche ma con durata inferiore a 18 mesi) saranno soggetti al cosiddetto conguaglio degli interessi di fine anno maturati sui titoli posseduti alla data del 31/12/2011, in quanto la variazione dell’ aliquota fiscale segue il criterio della maturazione.

Cosa succederà sul conto corrente:
1. addebito dell’imposta al 12,50%
2. accredito dell’imposta al 20%
entrambi calcolati sul rateo maturato al 31 dicembre 2011.

Invece per i titoli obbligazionari soggetti ad aliquota del 27%, a fine anno il conguaglio comporterà:
1. addebito dell’imposta al 27%
2. accredito dell’imposta al 20%
entrambi calcolati sul rateo maturato al 31 dicembre 2011.

A partire dal 01/01/2012 al primo evento fiscalmente rilevante (cedola, rimborso, vendita) verrà applicata l’aliquota fiscale del 20% sul totale degli interessi accreditati.

Tramite il meccanismo descritto la tassazione del 20% verrà applicata limitatamente agli interessi maturati a partire dal 01/01/2012.

Dividendi

La nuova aliquota del 20% si applica ai dividendi incassati dal 01/01/2012 a prescindere dalla data di delibera dell’emittente.

Pronti Contro Termine

Per i Pronti Contro Termine attivati a partire dal 1 gennaio 2012 la tassazione passa dal 12,50% al 20%. Per i Pronti Contro Termine attivati nel 2011 e con scadenza nel 2012 verrà,invece, mantenuta la tassazione del 12,50%.

20 dic 2011

LIMITI AI CONTANTI

Queste erano le regole precedenti. All'importo di Euro 2.500 bisogna ora sostituire l'importo di 1.000 euro :

Art. 2 comma 4 del DL 138/2011
A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
Con la riforma in oggetto, l’importo che costituiva il limite dei trasferimenti in contanti, prima fissato in 5.000,00 euro, dal 13 agosto 2011 si riduce sensibilmente.
Sicché, con la nuova normativa in vigore avremo in pratica che:
  • sarà vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 2.500,00 euro.
    Per poter effettuare tali trasferimenti senza incorrere in eventuali sanzioni sarà necessario ricorrere alle banche, agli istituti di moneta elettronica o alle Poste Italiane S.p.A.;
  • per tutti gli assegni bancari e postali che saranno emessi su importi pari o superiori a 2.500,00 euro dovrà essere presente l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro;
  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro.
    Quindi, qualora si possedessero libretti con saldo attivo pari o superiore a 2.500,00 euro, gli stessi dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il limite dei 2500 euro entro e non oltre la data del 30/09/2011.
Questa la novità :

Contanti, il limite scende a 1.000 euro
Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato ridotto a 1.000 euro dal 6 dicembre 2011 (art. 12 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201).

Le nuove norme prevedono il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all'importo di euro 999,99 perché il divieto scatta già da 1.000 euro. Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti sia ai trasferimenti ad altro titolo, e dunque anche alle donazioni. Il limite di 1.000 euro non riguarda, invece, versamenti e prelevamenti dai conti correnti bancari e postali, che possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori. Il frequente versamento o prelevamento di grosse somme in contanti può però comportare una segnalazione da parte della banca, se non giustificata dall’attività svolta dal soggetto (come, per esempio, per bar o benzinai).

Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro. Anche in questo caso rileva l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Pertanto, se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ai 1.000 euro.

Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di non trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura "non trasferibile" deve essere apposta a mano da chi firma l’assegno. E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni "liberi", cioè senza la dicitura "non trasferibile", pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di euro 1,50. Oggi questi assegni possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a 1.000 euro. Anche il rilascio di assegni circolari "liberi" può essere richiesto solo per importi inferiori a 1.000 euro, pagando anche qui, per ciascun assegno, l'imposta di bollo di euro 1,50.

Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Quelli già esistenti, se portano un saldo superiore a quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 31 dicembre 2011.

Ricordiamo che la violazione del divieto di utilizzo dei contanti o degli assegni "liberi" per i pagamenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell'importo pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).

Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Il limite, originariamente fissato a 5.000 euro dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), era stato aumentato a 12.500 euro dal 25 giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008), poi ridotto nuovamente a 5.000 euro dal 31 maggio 2010 (d.l. 78/2010), e infine a 2.500 euro dal 13 agosto 2011.

Ricordiamo che dal 25 giugno 2008 è stata abrogata la norma secondo cui la girata dell'assegno (bancario o circolare), quando consentita dalla legge, doveva recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante, oltre alla sua firma.

28 ago 2011

......poverini, togliamo loro l'addizionale

In giro per I.O. ho trovato questo post. Non so se è esatto, ma se lo fosse per solo il 50%........povero monterekkiazemolo ecco perchè si lamenta dell'addizionale del 10%

- Alessandro Profumo, ex Ad di Unicredit, con un compenso di 40,6 milioni di euro, di cui 38 milioni di liquidazione;

- Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari, con 8,7 milioni, di cui 1,03 di buonuscita dalla Fiat e 7,5 come stipendio percepito dalla ’rossa’ di Maranello;

- Marco Tronchetti Provera, presidente Pirelli, con 6 milioni di euro, 2,4 dei quali da incassare nel corso di quest’anno;

- Cesare Geronzi, presidente Mediobanca prima e di Generali ora, con 5,02 milioni di euro totali ricevuti lo scorso anno;

- Paolo Scaroni, Ad di Eni, con 4,4 milioni di euro;

- Pier Francesco Guarguaglini, presidente e ad Finmeccanica, con 4,134 milioni di euro;

- Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, con 3,729 milioni di euro;

- Sergio Balbinot, Ad Generali, con 3,558 milioni di euro;

- Sergio Marchionne, Ad Fiat, con 3,473 milioni di euro;

- Giovanni Perissinotto, attualmente presidente del Consiglio di Sorveglianza di Generali Investments Spa, membro del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo Spa, nonché amministratore di diverse società del gruppo Generali e non appartenenti al Gruppo quali Pirelli & C.;

- Giuliano Andreali, consigliere delegato Mediaset, con 3,311 milioni di euro;

- Diego Della Valle, presidente e Ad Tod’s, con 3,033 milioni di euro;

- Franco Bernabè, ad Telecom, con 2,925 milioni di euro;

- Renato Pagliaro, presidente Mediobanca da maggio 2010, con 2,555 milioni di euro;

- Alberto Nagel, Ad Mediobanca, 2,550 milioni di euro;

- Battista Valerio, Ad Prysmian, con 2,457 milioni di euro;

- Pietro Franco Tali, Ad e vicepresidente Saipem, con 2,089 milioni di euro;

- Andrea Della Valle, Ad e copresidente Tod’s, con 2,033 milioni di euro;

- Francesco Trapani, Ad Bulgari, con 2 milioni di euro;

- Gianmario Tondato da Ruos, Ad Autogrill, con 1,839 milioni di euro;

- Gabriele Galateri di Genola, presidente Telecom, con 1,786 milioni di euro;

- Carlo Bozotti, presidente e Ad StMicroelectronics, con 1,696 milioni di euro;

- Sergio De Luca, Ad Ansaldo, con 1,545 milioni di euro;

- Giovanni Castellucci, Ad Atlantia, con 1,530 milioni di euro;

- Carlo Malacarne, Ad Snam Rete Gas, con 1,408 milioni di euro.

19 ago 2011

MANOVRA BIS

Titolo: Manovra bis: liberalizzati taxi, edicole e tabacchi (Italia Oggi)
Ora: 19/08/2011 09:00
Testo:
  MILANO (MF-DJ)--Addio al numero chiuso per tabacchi, edicole, taxi e,
probabilmente, anche per le farmacie. In sostanza, per tutte quelle
attivita'' divenute monopolistiche, perche'' legate a limiti di apertura
fissati in base a distanze minime tra un esercizio economico e l''altro.
Oppure contingentati in base al bacino di utenza, cioe'' alla popolazione
interessata al servizio.
  E'' quanto prevede, scrive Italia Oggi, il decreto legge 138/2011,
contenente la manovra bis, all''articolo 3 commi otto e nove.
red/alb
(fine)
MF-DJ NEWS
1908:59 ago 2011

itolo: Economia: manovra bis ha liberalizzato orari negozi (Italia Oggi)
Ora: 19/08/2011 08:55
Testo:
  MILANO (MF-DJ)--Negozi aperti 24 ore su 24, anche di domenica, a Natale,
Capodanno e Ferragosto.
  La manovra bis, scrive Italia Oggi, ha liberalizzato gli orari di
apertura degli esercizi di vendita. A meno di un mese dalla modifica degli
orari nel settore del commercio per le attivita'' insediate nei comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita'' turistiche o citta''
d''arte, il Governo, con il comma 4 dell''articolo 6 del dl 138 del 13
agosto 2011 fa un ulteriore passo avanti.
red/alb
(fine)
MF-DJ NEWS
1908:54 ago 2011