Con l’ultima riforma introdotta con il
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 in tema di misure urgenti in materia
fallimentare, civile e processuale civile, nonché di organizzazione e
funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, decreto convertito nella
recentissima legge 6 agosto 2015 n. 132, il legislatore in materia di
processo esecutivo ha fatto la scelta irreversibile della modalità
telematica nella ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento,
modificando il codice di procedura civile e le norme di attuazione e,
soprattutto in tema di esecuzione e fallimento ha introdotto, in via
esclusiva, proprio gli strumenti informatici e telematici per la ricerca
dei beni da sottoporre all’esecuzione forzata.
Su questo versante è da segnalare in particolare l’art. 14 del decreto in esame con il quale sono state introdotte rilevanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed è stato modificato il primo comma dell’articolo 155-quater. Con la novella si prevede, infatti, che tutte le pubbliche amministrazioni le quali attualmente gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del C.P.C. - ossia per la ricerca, con le modalità telematiche, dei beni da sottoporre a pignorare - dovranno mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari la possibilità di accedere alle relative banche dati, su richiesta del Ministero della giustizia, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si prevede a tal fine che sino a quando non saranno definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58, le pubbliche amministrazioni comunicheranno, tra loro, attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni.
L’Agenzia per l’Italia digitale, infatti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alle comunicazioni telematiche, ivi incluso il Ministero della giustizia, dovrà definire entro novanta giorni, dall’entrata in vigore della norma, che è entrata in vigore il 21 agosto c.a. (giusta G.U. n. 192 del 20 agosto 2015), gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni dovranno conformarsi.
Qualora poi l’amministrazione che gestisce i dati o il Ministero della giustizia – che deve pubblicare sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le ricerche di cui all’articolo 492-bis del codice - non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa, l’accesso avverrà previa convenzione, tra le amministrazioni, per la fruibilità informatica dei dati posseduti.
Infine il Presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, potranno sempre disporre che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione forzata comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, con la conseguenza che l’accesso informatico non darà più nessuna possibilità al debitore di occultare i beni da sottoporre all’esecuzione forzata.
Su questo versante è da segnalare in particolare l’art. 14 del decreto in esame con il quale sono state introdotte rilevanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed è stato modificato il primo comma dell’articolo 155-quater. Con la novella si prevede, infatti, che tutte le pubbliche amministrazioni le quali attualmente gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del C.P.C. - ossia per la ricerca, con le modalità telematiche, dei beni da sottoporre a pignorare - dovranno mettere a disposizione degli ufficiali giudiziari la possibilità di accedere alle relative banche dati, su richiesta del Ministero della giustizia, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si prevede a tal fine che sino a quando non saranno definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58, le pubbliche amministrazioni comunicheranno, tra loro, attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni.
L’Agenzia per l’Italia digitale, infatti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alle comunicazioni telematiche, ivi incluso il Ministero della giustizia, dovrà definire entro novanta giorni, dall’entrata in vigore della norma, che è entrata in vigore il 21 agosto c.a. (giusta G.U. n. 192 del 20 agosto 2015), gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni dovranno conformarsi.
Qualora poi l’amministrazione che gestisce i dati o il Ministero della giustizia – che deve pubblicare sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le ricerche di cui all’articolo 492-bis del codice - non dispongano dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa, l’accesso avverrà previa convenzione, tra le amministrazioni, per la fruibilità informatica dei dati posseduti.
Infine il Presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, potranno sempre disporre che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione forzata comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti, con la conseguenza che l’accesso informatico non darà più nessuna possibilità al debitore di occultare i beni da sottoporre all’esecuzione forzata.
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