20 dic 2011

LIMITI AI CONTANTI

Queste erano le regole precedenti. All'importo di Euro 2.500 bisogna ora sostituire l'importo di 1.000 euro :

Art. 2 comma 4 del DL 138/2011
A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
Con la riforma in oggetto, l’importo che costituiva il limite dei trasferimenti in contanti, prima fissato in 5.000,00 euro, dal 13 agosto 2011 si riduce sensibilmente.
Sicché, con la nuova normativa in vigore avremo in pratica che:
  • sarà vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 2.500,00 euro.
    Per poter effettuare tali trasferimenti senza incorrere in eventuali sanzioni sarà necessario ricorrere alle banche, agli istituti di moneta elettronica o alle Poste Italiane S.p.A.;
  • per tutti gli assegni bancari e postali che saranno emessi su importi pari o superiori a 2.500,00 euro dovrà essere presente l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro;
  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro.
    Quindi, qualora si possedessero libretti con saldo attivo pari o superiore a 2.500,00 euro, gli stessi dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il limite dei 2500 euro entro e non oltre la data del 30/09/2011.
Questa la novità :

Contanti, il limite scende a 1.000 euro
Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato ridotto a 1.000 euro dal 6 dicembre 2011 (art. 12 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201).

Le nuove norme prevedono il divieto di trasferimenti in contanti per importi complessivamente pari o superiori a 1.000 euro. Ciò significa che i contanti possono essere usati solo fino all'importo di euro 999,99 perché il divieto scatta già da 1.000 euro. Il limite riguarda i trasferimenti eseguiti direttamente, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., e si applica sia ai pagamenti sia ai trasferimenti ad altro titolo, e dunque anche alle donazioni. Il limite di 1.000 euro non riguarda, invece, versamenti e prelevamenti dai conti correnti bancari e postali, che possono ancora essere eseguiti in contanti anche per importi superiori. Il frequente versamento o prelevamento di grosse somme in contanti può però comportare una segnalazione da parte della banca, se non giustificata dall’attività svolta dal soggetto (come, per esempio, per bar o benzinai).

Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro. Anche in questo caso rileva l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Pertanto, se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore a 1.000 euro, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ai 1.000 euro.

Rimane in vigore la norma che prevede che gli assegni bancari o postali compresi nei libretti rilasciati dal 30 aprile 2008 siano sempre muniti dalla clausola di non trasferibilità. In quelli rilasciati precedentemente la dicitura "non trasferibile" deve essere apposta a mano da chi firma l’assegno. E’ possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli per assegni "liberi", cioè senza la dicitura "non trasferibile", pagando per ciascun assegno l'imposta di bollo di euro 1,50. Oggi questi assegni possono essere girati solo se il loro importo è inferiore a 1.000 euro. Anche il rilascio di assegni circolari "liberi" può essere richiesto solo per importi inferiori a 1.000 euro, pagando anche qui, per ciascun assegno, l'imposta di bollo di euro 1,50.

Il saldo dei depositi bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro. Quelli già esistenti, se portano un saldo superiore a quello consentito dalle nuove norme, devono essere ridotti o estinti entro il 31 dicembre 2011.

Ricordiamo che la violazione del divieto di utilizzo dei contanti o degli assegni "liberi" per i pagamenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino al 40 per cento dell'importo pagato (art. 5, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991 n. 143).

Le regole sull’utilizzo del denaro contante sono state oggetto di numerose variazioni negli ultimi anni. Il limite, originariamente fissato a 5.000 euro dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 (art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), era stato aumentato a 12.500 euro dal 25 giugno 2008 (art. 32 d.l. 112/2008), poi ridotto nuovamente a 5.000 euro dal 31 maggio 2010 (d.l. 78/2010), e infine a 2.500 euro dal 13 agosto 2011.

Ricordiamo che dal 25 giugno 2008 è stata abrogata la norma secondo cui la girata dell'assegno (bancario o circolare), quando consentita dalla legge, doveva recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante, oltre alla sua firma.

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