16 mar 2022

Cartella Esattoriale

 

La cartella esattoriale è un titolo esecutivo

vuol dire che se non viene pagata entro 60 giorni, 

il fisco può pignorare i beni senza il bisogno di rivolgersi al tribunale

Come opporsi se questa presenta dei vizi? 

Innanzitutto, è necessario verificare la data in cui si è ricevuta la cartella. 

Da questa si hanno 60 giorni per fare ricorso

Dopodiché, bisogna verificare quale sia il giudice competente. 

Se la cartella si riferisce al mancato pagamento di imposte, bisogna rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale

Se è relativa invece a multe stradali, sanzioni amministrative o al canone dell’acqua domestica, la competenza è del Giudice di pace.

 Se infine la cartella si riferisce all’omesso versamento di contributi all’Inps o all’Inail, il ricorso va presentato dinanzi al Tribunale ordinario, sezione lavoro. 

Per la contestazione è consigliabile riferirsi a un esperto: un avvocato, un commercialista o un ragioniere

È comunque possibile difendersi da soli, se la controversia non supera i 1100 euro dinanzi al Giudice di pace             o 3000 euro qualora si trattasse della Commissione tributaria.

Se la cartella non supera i 20.000 euro, bisogna notificare il ricorso introduttivo alla controparte (l’Agente per la riscossione e l’Ente creditore) ed attendere 90 giorni per la valutazione dell’annullamento della cartella ritenuta illegittima. 

Talvolta, si può ricevere una proposta transattiva (un vero e proprio contratto che annulla la controversia). 

Se nulla di ciò avviene, il contribuente può iscrivere a ruolo il ricorso e procedere. 

Quando si contesta una cartella, lo si può fare o a causa di vizi di forma o di sostanza.

 I primi attengono alla compilazione della cartella, mentre i secondi alla legittimità della pretesa. 

Per i vizi di sostanza, una volta arrivato l’atto di intimidazione, non è più possibile contestare il merito della pretesa. 

E ciò perché, semmai dovessero esserci degli errori da parte dell’Amministrazione, questi andavano evidenziati prima che arrivasse la cartella, ossia al ricevimento dell’avviso di pagamento

Questo tipo di vizi della cartella sono per lo più attenenti alla mancata notifica del precedente accertamento, oppure riguardano l’emissione dell’atto nonostante l’avvenuto pagamento del debito.

Quello dei vizi di forma è un insieme più ampio. 

In generale, è illegittima la cartella che non rispecchi lo schema ministeriale

Questa deve indicare l’imposta a cui si riferisce o la sentenza di condanna. 

Deve inoltre specificare il responsabile del procedimento.

Importante è l’accuratezza relativa ai criteri di calcolo degli interessi

Devono essere analiticamente indicati per ciascun anno, in modo che il contribuente possa verificare che gli stessi siano stati conteggiati correttamente. 

Nel caso in cui la cartella non venga correttamente notificata, per esempio spedita a un indirizzo sbagliato, non è consigliabile impugnare la medesima. 

La sola dimostrazione che il contribuente sia venuto a conoscenza dell’atto illegittimo, “sanerebbe il vizio”. 

È auspicabile, pertanto, che venga ignorata la cartella e poi fare ricorso contro il successivo atto dell’Agente della riscossione

 In quella sede, infatti, va dichiarato di non aver mai ricevuto l’atto intimidatorio precedente. 

L’Agente è obbligato a conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione, quindi di raccomandata postale.

“Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”: così dice la legge

Ormai, con la digitalizzazione dei documenti, la “matrice” ha perso la sua valenza applicativa. 

Adesso, l’unica modalità di conservazione della cartella è la copia di quest’ultima. 

Per concludere, in caso di indisponibilità della copia richiesta della cartella, il concessionario dovrà rilasciare un attestato che specifica la mancata detenzione dell’atto, curandosi di illustrarne le cause, poiché è evidente che l’obbligo di ostensione non è realmente attuabile.

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