Documento n. 2
MISURE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha approvato
un pacchetto contenente un ventaglio di misure urgenti e strutturali che realizzano una parte ulteriore dell’Agenda per la Crescita sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di valutazione (si veda, in allegato, un documento che riassume le principali misure adottate finora sul tema della crescita e sviluppo).
Il provvedimento punta ad
attivare molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale: dall’attrazione di capitali privati all’accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell’edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del Fondo per la Crescita Sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese, al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dall’introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno all’internazionalizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, ai provvedimenti per ridurre i tempi della giustizia civile.
Altri provvedimenti seguiranno anche in funzione delle risorse che si renderanno via via disponibili e nel rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica che l’Italia ha assunto nei confronti dell’Unione Europea e del resto del mondo.
Di seguito, in sintesi, i punti principali del pacchetto Sviluppo:
1) Misure a favore del lavoro
a. Credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.
Si introduce un
contributo in forma di credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego
. L’aliquota del beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni. Sono stabilmente destinati alla misura
50 milioni di euro all’anno rinvenienti dalle risorse che provengono annualmente dalla riscossione delle tasse sui diritti brevettuali.
Il contributo potrebbe favorire oltre 4 mila nuove assunzioni.
b. Sviluppo di occupazione giovanile nella green economy.
La misura estende il finanziamento agevolato previsto dal fondo Kyoto (su cui sono disponibili 470 milioni di euro) a soggetti pubblici e privati che operano in ulteriori 4 settori della Green Economy:
- Protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- Ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione;
- Ricerca e sviluppo e produzioni e istallazione di tecnologie nel solare termico, solare a concertazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia;
- Incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario (incluso social housing).
Il finanziamento ai progetti di investimento è vincolato alla creazione di nuova occupazione giovanile a tempo indeterminato.
2) Misure a favore della casa e delle famiglie
a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione.
Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari.
La proposta prevede
l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%)
per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire
interventi di ristrutturazione edilizia.
b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.
E’ consentita
dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%).
3) Misure per il rilancio dell’edilizia
a. Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni.
L’attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte delle imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall’imposizione di IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l’IVA pagata per la realizzazione dell’opera, nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In questa situazione, l’IVA rimane quindi a carico degli imprenditori edili.
La norma abolisce il limite temporale dei cinque anni, prevedendo quindi che le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori siamo sempre assoggettate ad IVA,
consentendo di conseguenza alle imprese di avvalersi della compensazione.
b. Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l’esercizio dell’attività edilizia.
La norma semplifica ulteriormente i meccanismi procedimentali per l’ottenimento degli assensi edilizi. In caso di intervento edilizio soggetto alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività, in cui l’attività edilizia può partire contestualmente) viene generalizzata la possibilità di sostituire atti e pareri formali con autocertificazioni di tecnici abilitati. In caso di interventi soggetti a Dia (denuncia di inizio attività, in cui l’attività edilizia può partire decorso un dato termine) viene introdotta analoga semplificazione.
In questo modo viene semplificato un numero considerevole di
ostacoli burocratici che l’imprenditore si trova ad affrontare nel corso dell’iter di ottenimento di tutti i titoli autorizzatori di consenso all’intervento proposto.
4) Sostenere la crescita delle imprese
a. Apertura al mercato dei capitali per le società non quotate.
L’intervento è volto ad ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione (a esclusione delle micro imprese), mediante l’emissione di strumenti di debito a breve termine (
cambiali finanziarie) e a medio lungo termine (
obbligazioni e titoli similari,
obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di “sponsor” che assistono gli emittenti e fungono da
market maker garantendo la liquidità dei titoli.
Le novità più rilevanti consistono
(i) nella fissazione di un limite quantitativo (pari al totale dell’attivo circolante),
(ii) nella modifica della durata delle cambiali finanziarie, che non potranno essere emesse per un termine inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione,
(iii) nella possibilità di dematerializzare questi titoli, con l’obbiettivo di favorirne la circolazione, lo scambio e la liquidabilità tra gli operatori del mercato, e infine
(iv) con l’estensione alle cambiali finanziarie del regime fiscale applicabile alle obbligazioni.
Il provvedimento allinea poi il
regime fiscale delle obbligazioni e dei titoli similari emessi da società non quotate a quello più favorevole delle società quotate. In particolare anche le società non quotate potranno
(i) avvalersi dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti sulle obbligazioni e titoli similari (attualmente pari al 20%), qualora tali titoli siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione;
(ii) dedurre gli interessi passivi corrisposti sulle obbligazioni e titoli similari secondo le stesse regole previste per le società quotate (vale a dire nei limiti del 30% dell’Ebitda risultante dall’ultimo bilancio approvato), qualora le obbligazioni e titoli similari siano inizialmente sottoscritti da, e successivamente circolino tra, investitori qualificati, che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente.
Ulteriore rilevante novità riguarda
l’introduzione delle obbligazioni partecipative subordinate, definite come le obbligazioni e aventi una durata non inferiore a sessanta mesi, che prevedano clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili d’impresa. Tali obbligazioni saranno assoggettate alla disciplina del codice civile che le assimila a strumenti di patrimonializzazione e potranno prevedere una remunerazione in parte fissa e in parte variabile (nella forma di remunerazione commisurata al risultato economico dell’esercizio dell’impresa secondo la percentuale da individuarsi nel regolamento del prestito). La clausola di subordinazione, contenuta nel regolamento del prestito, definirà inoltre i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società. La parte variabile del corrispettivo è computabile in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza.
Viene introdotta una
previsione comune per le cambiali finanziarie, le obbligazioni e le obbligazioni partecipative subordinate. Il provvedimento prevede che la società emittente, se di piccola o media dimensione, debba essere
assistita da uno sponsor con il compito di (i) supportare la società nella fase di emissione e di collocamento, (ii) sottoscrivere e mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli, (iii) facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell’emissione. Nel caso di mancata quotazione dei titoli, lo sponsor dovrà altresì procedere ad una valutazione periodica, su base almeno semestrale, del loro valore, nonché ad una classificazione della società emittente in una categoria di rischio alla luce della sua qualità creditizia.
Infine, il provvedimento modifica l’art. 2412 del codice civile prevedendo che i limiti all’emissione per le società per azioni fissati dallo stesso articolo al primo comma (i.e. limite pari al doppio del patrimonio netto) e al secondo comma (i.e. superamento del limite se le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate ad essere quotate in mercati regolamenti o in sistemi multilaterali di negoziazione.
b) Strumenti per la gestione più efficace delle crisi: revisione della legge sul diritto fallimentare.
La misura introduce nel nostro Paese la facoltà – già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come ad esempio il Chapter 11 negli Usa – di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L'obiettivo e' quello di promuovere l’emersione anticipata della crisi.
Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell’attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell’attività d’impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all’omologa del concordato stesso.
Viene previsto che il professionista che attesta i piani di risanamento debba essere indipendente sia dal debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti.
Si interviene anche sulla normativa fiscale, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formatesi a seguito di piani di concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell'Agenzia delle Entrate.
Semplificazioni
a. SRL semplificata
Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente per le SRL semplificate per gli under 35 viene introdotta una nuova disciplina per la SRL semplificata nel caso in cui i soci siano over 35.
b. Sospensione entrata in operatività del SISTRI.
Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.
5) Misure per accelerare gli investimenti in infrastrutture
Strumenti per facilitare il finanziamento delle infrastrutture
a. Project bond - Disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.
Per dare un ulteriore impulso al partenariato pubblico-privato, viene introdotto un trattamento fiscale agevolato per favorire l’emissione e il collocamento dei
project bond.
Sono previste le seguenti agevolazioni principali:
-
l’aliquota di ritenuta sugli interessi percepiti dal sottoscrittore è
equiparata a quella attualmente prevista
per i titoli di Stato (12,50%);
- il
trattamento fiscale degli interessi pagati dal concessionario sui
project bond è ricondotto a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari;
- le operazioni relative alle obbligazioni si assoggettano alle
imposte di registro ipotecaria e catastale in misura fissa;
- viene chiarito che l’emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza.
b. Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione.
Viene
esteso a tutte le opere infrastrutturali, realizzate in partenariato pubblico-privato, il campo di applicazione della disciplina attuale di defiscalizzazione, a parziale o totale copertura del contributo pubblico a fondo perduto. La normativa vigente individua invece solo alcune tipologie di opere infrastrutturali alle quali si applica la defiscalizzazione, tra cui ad esempio non sono comprese le reti ferroviarie non metropolitane e le infrastrutture aeroportuali. Inoltre si interviene sulla
disciplina relativa alle opere portuali al fine di agevolare l’utilizzo degli strumenti già previsti.
Viene infine introdotta un’ulteriore forma di defiscalizzazione per le opere per le quali non è previsto un contributo pubblico a fondo perduto: in questo caso è previsto il rimborso a favore del concessionario e della società di progetto di
1/3 delle nuove entrate fiscali generate dalle opere realizzate.
c. Conferenza dei servizi preliminare e studio di fattibilità nella finanza di progetto.
Per rilanciare il
project financing, attraverso una maggiore garanzia di certezza per gli operatori e gli investitori, si introduce una disposizione volta ad assicurare la stabilità del progetto e dei relativi investimenti. In proposito, per superare le problematiche spesso connesse alle frequenti richieste di modifica del progetto definitivo di un’opera, è stabilita
l’obbligatorietà della conferenza dei servizi preliminare, da esperirsi sullo studio di fattibilità. Essa viene poi resa vincolante per le successive fasi di progettazione e sviluppo dell’opera, dando così certezza al concessionario e ai soggetti finanziatori riguardo all’invarianza del progetto
.
Strumenti per accelerare opere e cantieri
a. Piano nazionale per le città.
La riqualificazione delle aree urbane degradate e lo sviluppo delle città come motore per il settore edile vengono attuati attraverso gli strumenti innovativi del
“Piano Sviluppo Città” e del
“Contratto di valorizzazione urbana”.
Il piano nazionale delle città consente di
coordinare una serie di interventi nelle aree urbane relativi a nuove infrastrutture, alla
riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole, grazie al reperimento di risorse pubbliche (di cui 225 milioni di euro subito disponibili) e all’attivazione di forti sinergie a livello pubblico-privato.
I diversi soggetti istituzionali interessati al Piano saranno coordinati da una
Cabina di regia (operativa presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e composta dai soggetti istituzionali interessati) che selezionerà gli interventi da realizzare. Lo strumento del “
contratto di valorizzazione urbana” regolamenterà gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati relativamente all’area da valorizzare, così da consentire l’avvio delle opere in tempi definiti.
b. Autonomia finanziaria dei porti.
La norma prevede di destinare ai porti,
nel limite massimo di 70 milioni euro annui, parte dell’Iva e delle accise (1%) in essi prodotte attraverso le operazioni portuali di import-export di merci.
Si punta così a dare nuovo impulso alla infrastrutturazione portuale e alla viabilità stradale e ferroviaria di connessione consentendo, inoltre, il potenziamento del piano di sviluppo delle cosiddette “autostrade del mare”.
Tale norma mira al progressivo raggiungimento della c.d. “autonomia finanziaria” delle autorità portuali, consistente nella possibilità concessa alle Autorità portuali di finanziare autonomamente l’infrastrutturazione attraverso le risorse rinvenienti dalle accise e dall’IVA riscossa sulle operazioni effettuate negli stessi porti.
Si consente inoltre una razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse assegnate ai singoli porti, in quanto le imposte incamerate sono proporzionali alla quantità di operazioni effettuate e, pertanto, legate all’effettiva funzionalità del porto stesso.
c. Utilizzo da parte dei Comuni dei crediti d’imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali.
La disposizione consente ai Comuni di
utilizzare, per la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici,
i crediti d’imposta senza la limitazione attualmente
fissata in circa
500 mila euro annui, liberando risorse a vantaggio dell’economia reale e del mondo delle imprese e contribuendo in tal modo alla crescita economica del Paese.
d. Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni.
Viene
elevata dal 50% al 60% la quota dei lavori che i concessionari, titolari di concessioni assentite prima del 30 giugno 2002 (ossia prima della definizione delle regole di affidamento delle concessioni attualmente in vigore),
sono tenuti ad affidare attraverso procedure di evidenza pubblica. Si restituisce così al mercato un’ampia quota di contratti di lavori pubblici, consentendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere presenti nei piani di investimento delle società concessionarie.
Accelerazione dell’Agenda Digitale italiana
a) Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Per accelerare la realizzazione degli obbiettivi dell’Agenda digitale italiana ed europea viene istituita l’
Agenzia per l’Italia Digitale, alla quale vengono attribuite tutte le funzioni svolte finora da diversi enti – DigitPa, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, Dipartimento per la digitalizzazione della PA della Presidenza del Consiglio, che vengono soppressi o riorganizzati - in materia di innovazione tecnologica.
La nuova Agenzia avrà il compito di
coordinare le politiche e le strategie di diffusione delle nuove tecnologie, assicurando la piena interoperabilità dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, secondo i parametri comunitari.
Altro compito fondamentale sarà procedere alla
razionalizzazione della spesa pubblica informatica, coordinando la gestione dei dati dell’Amministrazione statale, regionale e locale.
Attraverso il lavoro svolto dall’Agenzia, il nostro Paese si dota dunque di un unico strumento strategico e operativo sul fronte dell’innovazione tecnologica, superando così il problema della frammentazione delle competenze e ponendo le basi per una programmazione unitaria e coordinata delle risorse sul fondamentale fronte dell’innovazione.
6) Recupero risorse per lo sviluppo
a. Razionalizzazione agevolazioni e Fondo per la Crescita sostenibile.
La norma provvede a riordinare il fondo speciale rotativo sull’innovazione tecnologica (ex FIT), denominandolo
“Fondo per la crescita sostenibile”. Esso si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell’apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, articolati su tre linee strategiche: 1) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 2) il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 3) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero. Per ogni obbiettivo è istituita una sezione dedicata nell’ambito del Fondo.
Si prevede
l’abrogazione di 43 norme di agevolazione alle imprese, gestite dal MiSE. Si tratta di norme in parte con scarsa o nulla operatività, non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico e in parte ancora attive con un numero elevato di procedimenti pendenti.
Tra le norme abrogate si segnalano in particolare, la legge n. 488/1992 e quelle relative alla programmazione negoziata ovvero i Contratti di Programma, i Contratti di Localizzazione e i Contratti d’area.
Al nuovo Fondo affluiranno gli stanziamenti iscritti al bilancio e non utilizzati e le somme restituite o non erogate a seguito di revoche ai sensi delle leggi di incentivazione abrogate, così come le risorse di competenza del MiSE già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Si andranno in questo modo a recuperare circa 650 milioni di euro nel 2012, più altri 200 milioni negli anni successivi.
Saranno, altresì, disponibili le risorse del
“Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)” istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.
stimabili in circa 1,2 miliardi di euro.
Le somme potranno essere utilizzate per finanziamenti agevolati che prevedono rientri e, limitatamente agli interventi finanzianti dall’UE e dalle Regioni, anche ad altre forme di agevolazione, ad eccezione del credito di imposta. Si aboliscono gli interventi a fondo perduto.
La pubblicità del funzionamento del Fondo sarà garantita via internet mediante il sito istituzionale dell’Amministrazione.
b. Procedure di semplificazione e accelerazione degli aiuti in essere.
Presso il ministero dello Sviluppo economico sono attive, dal punto di vista amministrativo, circa 27.000 operazioni di agevolazione alle imprese. Vengono introdotti meccanismi di semplificazione di questi procedimenti e di accelerazione degli investimenti agevolati, in particolare:
Ø
moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni. Prevede la possibilità di concedere una sospensione di 12 mesi del rimborso della quota capitale delle rate, secondo le condizioni ed i criteri prefissati dal MiSE, consentendo, nell’attuale contesto di grave crisi economica, di non penalizzare imprese che stanno portando regolarmente a compimento i programmi di investimento agevolati e si trovano in una situazione di temporanea difficoltà nella restituzione delle rate di mutuo. La sospensione potrebbe riguardare rate di ammortamento pari a circa 100 milioni di euro in ragione d’anno.
Ø
riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. La disposizione introduce due elementi fondamentali quali il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa, che circoscrivono in modo puntuale il perimetro e le modalità di intervento, i tempi di realizzazione e l’ingaggio di risorse nazionali e regionali. Nello specifico l’azione è volta a concentrare l’intervento pubblico su poche grandi aree di crisi industriale di rilevanza nazionale superando l’attuale frammentazione degli interventi e delle risorse, oggi dispersi su una moltitudine di sistemi locali del lavoro che insistono su 3.000 comuni su tutto il territorio nazionale.
Ø semplificazione ed accelerazione di “Industria 2015”. Si interviene per rendere più spedite le
procedure amministrative per l’erogazione delle ingenti risorse disponibili per le imprese ma non ancora erogate, disponendo allo stesso tempo termini perentori pena revoca e decadenza dai benefici, per l’avvio degli investimenti e per la presentazione della documentazione in
caso di inadempimento dell’impresa beneficiaria.
Sono interessate 232 iniziative, relative essenzialmente a filiere o reti di imprese, che possono comportare l’erogazione di oltre 846 milioni di euro concedibili.
Ø accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi. Alla luce della dinamica del ciclo economico, vengono eliminati o mitigati i vincoli previsti all’atto della concessione delle agevolazioni fra i quali, in particolare, quelli occupazionali, per evitare l’adozione di un numero elevatissimo di revoche delle agevolazioni nei confronti delle imprese che hanno comunque realizzato le iniziative ma non riescono a rispettare, nell’attuale congiuntura economica, i livelli occupazionali a suo tempo programmati. La rimozione di tali vincoli accelererà inoltre la conclusione degli investimenti ancora in corso, nell’attuale fase rallentati anche dal timore d’incorrere nella revoca delle agevolazioni. Si ritiene pertanto che un volume significativo di risorse possa essere conseguentemente sbloccato e trasferito alle imprese.
7) Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
a. Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti.
La norma consente ai produttori di biocarburanti per autotrasporto nazionali e comunitari di attuare modifiche tecnologiche e procedurali utili a rendere la propria filiera produttiva più efficiente e competitiva rispetto alle importazioni extracomunitarie. Vengono inoltre razionalizzati i controlli, sempre al fine di evitare distorsioni di mercato a favore di importazioni extracomunitarie.
b. Misure in materia di ricerca e estrazione di idrocarburi.
Si stabilisce una fascia di rispetto unica, per petrolio e per gas, e più rigida, passando dal minimo di 5 miglia alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Sono fatti salvi i procedimenti concessori in materia di idrocarburi
off-shore che erano in corso alla data di entrata in vigore del cosiddetto “correttivo ambientale”.
Viene infine creato un fondo per le attività di salvaguardia del mare e di sicurezza delle operazioni offshore finanziato attraverso l'aumento delle
royalties per le estrazioni in mare (dal 7 al 10 per cento per gas e dal 4 al 7 per cento per petrolio).
c. Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale.
Si prevede la possibilità per il MiSE di far ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per giungere a una decisione definitiva in materia di autorizzazione di infrastrutture energetiche, in caso di mancata intesa delle amministrazioni regionali competenti nei tempi previsti, in coerenza con l’orientamento giurisdizionale attuale della Corte Costituzionale.
Si avvia, inoltre, una progressiva liberalizzazione del mercato dello stoccaggio del gas, introducendo meccanismi competitivi ad asta, in linea con i mercati europei più avanzati.
d. Criteri per la rideterminazione dell’incidenza fiscale e corrispettivi per la copertura degli oneri generali del sistema elettrico sulle imprese a forte consumo energetico.
La norma riconduce alla disciplina europea
l’individuazione delle imprese a forte consumo di energia che possono usufruire di sgravi fiscali e parafiscali. In particolare si identificano le categorie di imprese a forte consumo di energia non solo tenendo conto della quantità di energia consumata, ma anche del peso che essa riveste sui costi di produzione e sull’attività di impresa, riequilibrando in modo più equo le attuali agevolazioni.
La norma specifica inoltre le forme con cui l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) è chiamata a dare attuazione alla recente norma relativa ai regimi tariffari speciali per l’energia elettrica destinati a grandi consumatori industriali.
8) Controllo dei cittadini sulla spesa pubblica
Dovranno
obbligatoriamente essere pubblicati su Internet dati e informazioni relativi alle somme di danaro superiori a 1.000 euro erogate a qualsiasi titolo (forniture, consulenze, sovvenzioni, contributi e incentivi) dalla pubblica amministrazione o soggetto ad essa funzionalmente equiparato (concessionari di servizi pubblici o società a prevalente partecipazione o controllo pubblico)
a imprese e altri soggetti economici.
La norma mira a garantire la trasparenza della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni più importanti che comportano la spesa di denaro pubblico, anche al fine di ottimizzare le politiche pubbliche economiche e industriali per la crescita produttiva. A tal fine la pubblicazione dovrà avvenire con modalità tecniche e formati ispirati all’“open data” che consentano l’esportazione e la ricerca delle informazioni, anche aggregate, e sarà coordinata mediante un regolamento del Governo con le altre norme che già prevedono forme di pubblicità.
La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni rappresenterà un elemento ostativo alle erogazioni degli importi stabiliti dovrà essere rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo di ogni ente sotto la propria diretta responsabilità. L’inottemperanza alla norma sarà altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo parte dell’amministrazione.
9) Accelerazione dei tempi della giustizia civile
a. Appello – Giustizia civile più veloce.
Le norme approvate fanno parte di una serie di misure in materia di giustizia che il Governo ha da tempo avviato per porre rimedio agli effetti negativi della lentezza della sull'economia, che Banca d'Italia ha stimato nella perdita di un punto di PIL all'anno.
La norma è volta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato rappresentano l'aspetto piu critico della giustizia italiana e che violano sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo civile. In particolare, quanto all'appello, la soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, non è quella di limitare l’impugnazione di merito ma di introdurre un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso. A farla sarà lo stesso giudice dell'appello in via preliminare alla trattazione del ricorso.
La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il giudice dichiara l’inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento.
In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate in appello, tenendo conto del fatto che attualmente nel 68% dei casi l'appello si conclude nei processi civili con la conferma del giudizio di primo grado.
L'impatto atteso sarà una deflazione dei carichi di lavoro delle corti di appello e una conseguente riduzione dei tempi dei giudizi, con effetti positivi anche per il sistema economico e per le imprese che operano in Italia.
b. Modifica della legge 24 marzo 2001, n.89 (Legge Pinto).
Le norme modificano la disciplina dei procedimenti relativi alle domande di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale: sono previsti indennizzi predeterminati e calmierati (da 500 a 1500 per ogni anno di ritardo), termini di fase e complessivi prefissati (6 anni complessivi, di cui 3 per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la cassazione), nonche' cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente, dilatoria o abusiva della parte.
L'obiettivo e' non solo di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti di appello, ma anche di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, che nell’anno 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro.
c. Razionalizzazione delle Scuole di Magistratura.
E' stata approvata una modifica relativa al numero delle sedi della Scuola della magistratura. Attualmente il D. Lgs. n. 26/2006 impone l'apertura di tre sedi.
La modifica consente invece di valutare, in un momento di difficoltà economica ed in coerenza con i principi della spending review, la concentrazione in un'unica sede delle attività della Scuola.
10) Ulteriori misure per le imprese
a. Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali.
Si apportano delle modificazioni in materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi pubblici locali.
Il provvedimento ha l’obiettivo di
accelerare la riorganizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. Le modifiche intendono chiarire che l’organizzazione in tali ambiti prevede sia la delimitazione geografica dell’ambito o bacino, sia l’attribuzione del ruolo di ente di governo dell’ambito che può essere effettuata istituendo un ente di governo o attribuendo le funzioni ad un ente già istituito.
b. Razionalizzazione dell’organizzazione dell’ICE - agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dell’ENIT - agenzia nazionale per il turismo all’estero.
Vengono introdotte ulteriori misure organizzative per l’avvio e il potenziamento dell’attività dell’ICE. In particolare è fissata a 450 la dotazione organica dell’Agenzia con la conseguente entrata nei ruoli del Mise del rimanente personale dipendente.
Viene prevista nella Cabina di regia la presenza del Ministro con delega al turismo, del Ministro delle politiche agricole, del Presidente della Conferenza delle Regioni e del sistema cooperativo.
Viene inoltre avviata la riorganizzazione della rete ENIT all’estero. Il progressivo
assorbimento delle 25 sedi all’estero dell’ENIT in quelle del Ministero degli Affari Esteri comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento, stimabile in oltre
12,7 milioni di euro.
Come già previsto per la nuova Agenzia ICE, è previsto una significativa riorganizzazione dell’impiego del personale Enit a fronte di una
mission e di attività che guardano in massima parte al contesto internazionale.
c. Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l’internazionalizzazione.
La norma riordina e semplifica le procedure relative al Fondo per l’internazionalizzazione istituito dalla Legge 394/81 e gestito da SIMEST, istituendo inoltre una riserva pari al 70% delle risorse per le PMI.
Sono istituiti inoltre
i consorzi per l’internazionalizzazione, la cui
mission sarà indirizzata alle nuove forme di internazionalizzazione, alla formazione, alla promozione del
Made in Italy. Sono, inoltre, estesi i settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e del commercio e dell’agroalimentare.
La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono confermati i contributi del Ministero dello sviluppo economico per sostenere i progetti di internazionalizzazione.
Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i contributi per sostenere i progetti per l’internazionalizzazione di vari Enti, Organismi o Associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi Consorzi per l’internazionalizzazione, dalle Camere di Commercio italiane all’estero e dalle associazioni di categoria.
d. Potere sanzionatorio a tutela del Made in Italy.
Si affida al sistema delle Camere di commercio il
potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy che impone ai soggetti titolari o licenziatari di marchi di accompagnare i prodotti o le merci o con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto.
L’obiettivo è quello di rafforzare l’azione di contrasto a quelle condotte illecite di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in coerenza con la normativa europea sull'origine.
e. Contratto di Rete.
Le nuove disposizioni consentono una ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell’articolo 24 del “Codice dell’Amministrazione digitale”.
Viene allargata alle PMI che sottoscrivono un contratto di rete la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l’internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso.
Infine, si mira a semplificare anche per le imprese agricole l’accesso allo strumento del contratto di rete.
f. Razionalizzazione disciplina delle strutture commissariali.
La norma prevede un
termine certo per la ricognizione di tutte le pendenze relative ad opere con affidamento ad un commissario ad acta al fine di definire le stesse in termini conclusivi. Viene inoltre
fissato l’importo massimo per il finanziamento della struttura a supporto del commissario (massimo 100mila euro annui) in funzione della natura degli adempimenti e in funzione delle attività svolte. L’articolo dispone la cessazione entro il 31 dicembre 2013 del commissario “ad acta” nominato nel 2003 -“sine die”- per provvedere alla
chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia a Calabria programmati sulla base della legge speciale emanata per il terremoto dell’Irpinia. Le attività non ancora concluse saranno trasferite alle strutture competenti in via ordinaria.
I compensi dei commissari straordinari saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi sulla base dei seguenti criteri: a) applicazione del regolamento relativo ai compensi dei curatori fallimentari, con una decurtazione del 20%; b) calcolo della quota di compenso a valere sull’attivo realizzato, al netto dei costi della procedura; c) preventiva determinazione dei parametri di calcolo sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza della procedura al fine di ridurre la discrezionalità amministrativa all’atto della liquidazione. Sono poi previste restrizioni in materia di attribuzione da parte dei commissari straordinari di incarichi di collaborazione e consulenza professionale o di delega a terzi di funzioni proprie (in tale ultimo caso, come nel fallimento, il compenso del delegato è a carico del compenso del commissario).
11) Misure per le imprese del settore agricolo
Il provvedimento definisce infine interventi importanti per il
sostegno e lo sviluppo del comparto agroalimentare. Nel provvedimento ci sono norme che impattano nei seguenti settori: comparto vitivinicolo, agroenergie, pesca e acquacoltura. È stato inoltre deciso, considerata la situazione di grave crisi economica e le sue conseguenze sulla parte più debole della società italiana, di istituire il
Fondo nazionale la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che sarà gestito da AGEA, assegnando per il 2012 una prima dotazione finanziaria pari a un milione di euro.
Vengono liberati quasi 20 milioni di euro non utilizzati relativi a programmi precedenti, che potranno essere destinati - anche nel breve termine - a misure urgenti a sostegno del settore agricolo ed alimentare. Le somme, presenti sul bilancio dell’AGEA, sono destinate anche a finanziare specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato, che sempre più spesso colpiscono il comparto.
Viene inoltre risolto il problema finanziario che, di fatto, negli ultimi anni ha bloccato il sistema nazionale delle prove varietali.
Nel pacchetto di norme, rientrano anche interventi mirati a
rafforzare l’azione di tutela e promozione dei Consorzi di tutela dei vini, attraverso l’inasprimento delle sanzioni contro le trasgressioni dei regolamenti interni. Mentre per il settore delle agro energie si intende incrementare in particolare la
produzione di energia da fonti rinnovabili legate ad opere irrigue ed ai Consorzi di Bonifica. Si vuole inoltre tutelare il
giusto equilibrio sul territorio tra agricoltura e impianti agro energetici che usano biomasse di origine agricola, evitando effetti distorsivi a danno delle produzioni agricole tradizionali.
Per la
pesca e l’acquacoltura sono stati messi a punto interventi per ridare slancio e competitività al settore, in particolare in merito allo sviluppo dell’acquacoltura in mare. Viene inoltre introdotto un
sistema volontario di indicazione dell’origine per chi vende al dettaglio e chi somministra prodotti della pesca, così da poter segnalare al consumatore la dicitura “prodotto italiano” o altra indicazione relativa all’origine italiana o alla zona di cattura più precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato un pacchetto contenente un ventaglio di misure urgenti e strutturali che realizzano una parte ulteriore dell’Agenda per la Crescita sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di valutazione (si veda, in allegato, il documento n. 1 che riassume le principali misure adottate finora sul tema della crescita e sviluppo).
Il provvedimento punta ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale: dall’attrazione di capitali privati all’accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell’edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del Fondo per la Crescita sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese, al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dall’introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno all’internazionalizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, agli interventi per ridurre i tempi della giustizia civile.
Altri provvedimenti seguiranno anche in funzione delle risorse che si renderanno via via disponibili e nel rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica che l’Italia ha assunto nei confronti dell’Unione Europea e del resto del mondo.
Le misure del pacchetto sviluppo sono illustrate nel documento n. 2, allegato al comunicato.
Il Consiglio dei Ministri ha preso visione della Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese per il 2011. La Relazione tiene conto delle indicazioni emerse dai lavori della Commissione di riordino della RGE svolti nel 2011 e del parere della V Commissione Bilancio della Camera rilasciato l’11 ottobre dello scorso anno.
Il Consiglio ha poi deliberato in merito alle seguenti materie:
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno sche ma di regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.
Il DPR riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie.
Lo sche ma di decreto contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza.
È prevista l’obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinarmente. È stabilita inoltre l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente.
La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.
La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.
Con l’entrata in vigore del decreto in esame saranno abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge.
B – CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione e semplificazione, un regolamento che ridefinisce gli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il regolamento configura le Direzioni regionali e interregionali quali strutture di decentramento amministrativo favorendone una maggiore capacità operativa e facilitando la semplificazione dell’attività svolta a livello centrale. I compiti consistono in:
1. coordinamento generale delle attività dei comandi provinciali, assicurandone il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
2. coordinamento del processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali delle strutture periferiche;
3. ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale;
4. razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano i comandi provinciali.
C. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE
Su proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, con decreto legislativo, alcune modifiche e integrazioni al Codice dell’ordinamento militare. L’intervento, che segue e completa quello approvato dal Consiglio a febbraio 2012, elimina alcune imperfezioni lessicali, nonché difetti di coordinamento formale e sostanziale e adegua il testo alla normativa vigente.
D. RECEPIMENTO NORMATIVA COMUNITARIA
Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, due decreti legislativi, che recepiscono le norme comunitarie in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e di contratto di credito ai consumatori e modifiche al Testo Unico bancario.
Il primo decreto legislativo, dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2012 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, riguarda l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Il decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:
1. preinformativa assembleare, estesa anche alle società cooperative;
2. estensione alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni ammesse al sistema di gestione accentrata delle previsioni in materia di diritto d’intervento ed esercizio del voto;
3. individuazione della record date nei casi in cui le date delle adunanze delle assemblee successive alla prima convocazione non siano indicate nell’unico avviso di convocazione, ma con avvisi separati;
4. diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto;
5. pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di società quotate anche mediante estratto sui giornali quotidiani; possibilità di presentare direttamente in assemblea proposte di deliberazione su materie già iscritte all’ordine del giorno;
6. disciplina della relazione finanziaria annuale;
7. disciplina della maggiorazione del dividendo.
Il secondo decreto legislativo (che verrà sottoposto all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri) introduce alcune novità in materia di contratti di credito ai consumatori e modifica il Testo Unico Bancario (TUB) nella parte relativa alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:
1. le forme giuridiche consentite per l’iscrizione nell’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e nell’elenco degli operatori del microcredito sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
2. le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata vengono espressamente ricomprese - alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative - tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito;
3. soggetti che operano nel campo della beneficenza di erogare direttamente finanziamenti, senza necessità di essere iscritti nell’elenco degli operatori del microcredito purché in possesso dei requisiti di onorabilità, alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale;
4. apertura delle iscrizioni agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi entro il prossimo 30 giugno;
5. istituzione di un registro a cui dovranno iscriversi tutti coloro i quali esercitano l’attività di cambiavalute. Il registro sarà istituito presso l’Organismo che gestisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
E. REGIME FISCALE SPECIALE IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON IL TERRITORIO DI TAIWAN
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Consiglio ha approvato un disegno di legge che costituisce un quadro giuridico per gli operatori economici italiani che operano nel territorio amministrato dall’Agenzia fiscale Ministero delle finanze di Taipei.
Il DDL, che ricalca gli schemi accolti a livello internazionale dall’OCSE, è finalizzato a eliminare il fenomeno della doppia imposizione e assicurare un contrasto più efficace all’evasione fiscale. Le norme si applicano agli individui e alle imprese residenti sul territorio italiano, su quello di Taiwan, o su entrambi. Per il territorio italiano, le imposte considerate sono l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP.
Di seguito, in sintesi, alcune delle novità di maggiore importanza:
1. la tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del territorio in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa, il DDL accoglie il principio generale secondo cui questi sono imponibili nel territorio di residenza dell’impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una “stabile organizzazione”. In quest’ultima ipotesi infatti il territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul territorio;
2. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea, e quelli ricavati dall’impiego, manutenzione o affitto di containers che costituiscono utili occasionali, sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione;
3. Con riferimento agli utili delle imprese associate si consente ai territori di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell’imposta applicata sugli utili accertati e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.
4. Per le royalties, fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza di chi le percepisce, è prevista la tassazione anche nel territorio della fonte, con un’aliquota limitata al 10% dell’ammontare lordo dei redditi.
5. Per i redditi derivanti dall’esercizio di professione indipendente, è prevista l’imposizione nel territorio di residenza. È tuttavia prevista la tassazione concorrente nel territorio di prestazione dell’attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l’esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell’altro territorio per periodi non superiori a 183 giorni. Il trattamento fiscale per lavoro subordinato, invece, prevede la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro territorio (salvo alcune eccezioni particolari).
6. Altre disposizioni riguardano le remunerazioni derivanti da attività di insegnamento e ricerca (esenti da imposta nel primo territorio solo quando il periodo di soggiorno non supera i due anni) e le somme ricevute da studenti e apprendisti (esentate da imposta, a condizione che provengano da fonti situate fuori dal territorio di soggiorno).
Il DDL interviene poi sull’eliminazione della doppia imposizione, relativamente alle imposte applicate sul territorio italiano e in armonia con il nostro ordinamento fiscale, adottando il metodo dell’imputazione ordinaria, e sullo scambio di informazioni. A tale riguardo, il DDL prevede l’estensione dello scambio di informazione tra i due territori interessati, ad ogni tipo di imposta.
F. CONVENZIONE TRA REPUBBLICA ITALIANA E STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Protocollo apporta alcuni emendamenti alla vigente Convenzione fiscale tra Italia e Messico, firmata nel 1991, ed in particolare determina una revisione del sistema di scambio delle informazioni fiscali tra le competenti Amministrazioni.
Questa revisione rappresenta l’aspetto centrale del nuovo Accordo bilaterale, poiché definisce una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standards dell’OCSE in materia.
Il DDL di ratifica non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e il suo iter è stato accelerato anche alla luce degli esiti della commissione mista tenutasi il 24 maggio scorso a Villa Madama.
G. TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Il Trattato – finalizzato a rendere più efficace, nel settore della giustizia penale, il contrasto alla criminalità – si inserisce nel quadro degli strumenti adottati per regolamentare la cooperazione dell’Italia con i vari Paesi extra UE.
In particolare, il Trattato consolida lo sviluppo dei rapporti bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale, mediante l’adozione di norme che disciplinano la materia dell’estradizione, con lo scopo di contrastare eventuali fenomeni criminosi in un contesto di continuo rafforzamento dei rapporti fra Italia e Cina nei settori economico, finanziario, commerciale e migratorio.
L’accordo disciplina inoltre i casi di rifiuto dell’estradizione, prevedendo, tra i motivi di rifiuto obbligatori, che l’estradizione no sia concessa nel caso in cui possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della legislazione nazionale, compresa l’esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.
H. NOMINE
Il Presidente del Consiglio ha nominato il Generale di Corpo d’armata dell’Arma dei Carabinieri Arturo ESPOSITO Direttore dell’AISI su parere conforme del CISR, riunitosi subito prima del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno ringraziato il Direttore uscente, Giorgio PICCIRILLO, per l’ottimo lavoro svolto.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con Ministro della difesa, ha nominato il generale di Corpo d’armata Saverio CAPOLUPO Comandante Generale della Guardia di Finanze. Il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno ringraziato il Direttore uscente, Nino DI PAOLO, per l’ottimo lavoro svolto.
Su proposta del Ministro dell’interno, il Consiglio dei Ministri ha nominato la dottoressa Anna Maria MANZONE a componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Gricignano di Aversa (CE), in sostituzione della dottoressa Franca TRIESTINO.
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Consiglio ha nominato il dottor Roberto LUONGO Direttore generale dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane.
I. LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri ha poi esaminato diciannove leggi regionali e delle province autonome su proposta del Ministro per gli affari regionali, Piero Gnudi.
Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale:
- della legge Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” per violazione dei principi fondamentali in materia di istruzione;
- della legge Regione Puglia “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) che, nel modificare l'articolo 24, comma 1, dello Statuto pur riducendo il numero dei consiglieri regionali eletti da "settanta" a "sessanta", viola l'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le regioni che, come la Regione Puglia, contino una popolazione non superiore a sei milioni di abitanti. La legge di riforma statutaria viola, pertanto, l’articolo 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato la rinuncia totale all’impugnativa delle seguenti leggi regionali:
- Legge Regione Campania n. 7 del 05 maggio 2011 recante “Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.”
Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato la rinuncia parziale all’impugnativa – deliberate a seguito dell’intervenuta abrogazione o riformulazione delle norme precedentemente impugnate – delle seguenti leggi regionali:
- Legge della Regione Campania n. 14 del 04 agosto 2011 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale”.
Infine, per altre leggi regionali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa. Si tratta delle seguenti leggi:
1) Legge Regione Liguria n. 15 del 26 aprile 2012 “Disposizioni in materia tributaria e finanziaria”.
2) Legge Regione Lombardia n. 8 del 24 aprile 2012 “ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
3) Legge Regione Lazio n. 2 del 13 aprile 2012 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo”;
4) Legge Regione Lazio n. 3 del 16 aprile 2012 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e disposizioni transitorie”;
5) Legge Regione Calabria n. 14 del 26 aprile 2012 “Integrazione e modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.
6) Legge Regione Molise n. 10 del 30 aprile 2012 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
7) Legge Regione n. 11 del 30 aprile 2012 “Abrogazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 40 (Riconoscimento come Ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "San Pio V").
8) Legge Regione Molise n. 12 del 30 aprile 2012 “Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
9) Legge Regione Basilicata n. 6 del 26 aprile 2012 “Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la trasparenza in materia ambientale”;
10) Legge Regione Basilicata n. 7 del 26 aprile 2012 “ Modifiche all'art. 1, comma 2 ed all'art. 11 della L.R. 38/2002, così come aggiornata dalla L.R. 20/2010”;
11) Legge Regione Liguria n. 16 del 30 aprile 2012 “Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico”;
12) Legge Regione Liguria n. 17 del 30 aprile 2012 “Disciplina delle sale da gioco”;
13) Legge Regione Liguria n. 18 del 30 aprile 2012 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”;
14) Legge Regione Liguria n. 19 del 30 aprile 2012 “Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio);
15) Legge Regione Trento n. 6 del 26 aprile 2012 “Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica”;
16) Legge Provincia di Trento n. 7 del 26 aprile 2012 “Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori”.
17) della legge Regione Emilia Romagna n. 3 del 20 aprile 2012 “Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale), disposizioni in materia ambientale” in quanto contiene disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale che contrastano con la normativa statale.
Il Consiglio è terminato alle ore 14.00
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