17 feb 2021

La Moneta Legale in ITALIA - IL CONTANTE

 La BCE ha bacchettato il Governo italiano per ben due volte sulla limitazione dei contanti, motivando le sue critiche con una questione controversa che la maggior parte delle persone non conosce e che gli esperti economici ignorano o nascondono :

i contanti sono oggi l’unica moneta a corso legale che abbiamo in Italia

e l’unica in grado di estinguere automaticamente ed obbligatoriamente un debito.



Per dipanare questa matassa tecnico-giuridica partiamo da un vecchio articolo scritto su questo argomento dall’Avv. Antonio Tanza che ringrazio per la consueta precisione giuridica nell’analizzare questo delicatissimo problema Il conto in banca è obbligatorio? - Istituto Pugliese per il Consumo.

 
Riassumo le considerazioni dell’Avv. Antonio Tanza:

  • Lo Stato ci ha praticamente obbligato ad avere un conto corrente,
  • perché ha abolito da anni il contante per l’accredito dello stipendio e per il pagamento delle tasse. 
  • Ma ciò è illegale;

  • 1277 Codice Civile “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”;

  • Art 693 Codice Penale “Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro”;

  • Le leggi dello Stato italiano sono chiare: i pagamenti si effettuano con la MONETA A CORSO LEGALE e nessuno può rifiutarsi di ricevere la MONETA A CORSO LEGALE;

  • La Banca d’Italia sostiene che “L’unica forma di moneta legale è la moneta CONTANTE emessa da una banca centrale – per l’euro la Banca Centrale Europea (BCE)”;

  • Dice sempre la Banca d’Italia che “La moneta scritturale bancaria [ovvero la moneta elettronica bancaria] è una forma di MONETA PRIVATA”.E' una moneta privata che porta LUCRO alle banche;

  • Quindi l’unica moneta a corso legale è il CONTANTE e nessuno può rifiutarsi di ricevere denaro CONTANTE per i pagamenti, 
  •  
  • mentre la moneta elettronica bancaria non è una moneta a corso legale e quindi è ad accettazione volontaria.


Questa questione è stata recentemente chiarita anche dalla Cassazione che con la sentenza n.26617 del 18/12/2007 ha specificato che :

“il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in MONETA AVENTE CORSO LEGALE nello Stato o mediante consegna di ASSEGNO CIRCOLARE;

nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento,

come, invece, può nel secondo, solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva”.


Specifica poi che per i contanti “l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta”,

mentre nel caso di un assegno circolare il debito è estinto solo “quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio di inconvertibilità dell’assegno”.


In conclusione la Cassazione conferma quanto sopra esposto dall’Avv. Tanza:

  • i contanti sono moneta a corso legale e ad accettazione obbligatoria, quindi estinguono il debito subito ed automaticamente;

  • la moneta elettronica bancaria è ad accettazione volontaria ed estingue il debito se e solo se “il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro”.

La BCE si è espressa più volte su questo tema, soprattutto in concomitanza di provvedimenti del Governo italiano in merito alle limitazioni nell’uso dei contanti o all’introduzione del cashback, vediamo di elencare le lettere principali:



La lettera più completa è quella del 13 dicembre 2019, per cui è ad essa che farò riferimento, ma gli stessi concetti sono ribaditi anche nelle altre lettere.


La BCE chiarisce subito all’inizio della lettera perché deve essere consultata sulle materie riguardanti i mezzi di pagamento in moneta a corso legale:


  • le autorità nazionali sono tenute a consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze,comprese, in particolare, quelle relative a mezzi di pagamento;

  • La BCE chiede di essere consultata in virtù della propria competenza consultiva ai sensi del TFUE.

Da evidenziare il carattere “consultivo” delle competenze della BCE sui mezzi di pagamento,
tant’è che in tutte e tre le occasioni il Governo ha mantenuto e proseguito ad imporre limitazioni all’uso dei contanti, senza prendere minimamente in considerazione i pareri espressi dalla BCE,
che implicitamente riconosce che è lo Stato ad avere competenza esclusiva in materia monetaria,
come prevede giustamente l’art.117 della nostra Costituzione al punto e).


La BCE scende poi nel merito dei provvedimenti del Governo sulle limitazione dei contanti, evidenziando il suo parere consultivo:
  • Primo, l’accettazione dei pagamenti in contanti deve costituire la norma,ma è consentito introdurre una restrizione all’obbligo di accettare pagamenti in contanti in euro,stabilendo condizioni perché il corso legale delle banconote e delle monete in euro sia rispettato;

  • Secondo, le limitazioni ai pagamenti in contanti devono rispettare il corso legale delle banconote in euro,
  • a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari;

  • Terzo, in uno Stato membro possono esistere altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari diversi dai pagamenti in contanti,ma è necessario verificare la loro disponibilità in tutti gli strati della società, a costi comparabili con i pagamenti in contanti;

  • Quarto, le limitazioni ai pagamenti in contanti devono rispettare il corso legale delle banconote in euro
  • sancito negli articoli 128, paragrafo 1, e 282, paragrafo 3, del TFUE, dimostrando chiaramente che tali limitazioni permettano,di fatto, di conseguire la dichiarata finalità pubblica della lotta all’evasione fiscale;

  • Quinto, ci deve però essere una proporzione tra le limitazioni ai pagamenti in contanti e gli obiettivi perseguiti;

  • Sesto, il pagamento in contanti è importante per taluni gruppi sociali perché è ampiamente accettato,
  • è rapido e agevola il controllo sulla spesa di chi paga, regola istantaneamente un’operazioneed è l’unico metodo di regolamento in denaro di banca centrale e al valore nominale,non ha costi per il suo utilizzo, non richiede un’infrastruttura tecnica funzionale con i relativi investimenti ed è sempre disponibile;

  • Settimo, i pagamenti in contanti di importo elevato si espongono al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,ma per i soggetti che commerciano beni e sono obbligati a misure di verifica della clientela, il limite può essere portato a 10.000 euro.

Importante ciò che viene riassunto nella lettera del 14 dicembre 2020:

  • La BCE desidera ricordare che ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è tenuto ad agire, tra l’altro,conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse;

  • Il SEBC ha il compito fondamentale di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento
  • e la BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione;

  • Le banconote in euro emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dell’area dell’euro sono le uniche ad avere corso legale nell’area dell’euro.

Da notare che l’unico diritto esclusivo della BCE è l’emissione delle banconote in euro, su tutti gli altri sistemi di pagamento in euro il suo parere è solamente consultivo,come dimostrano queste lettere e le conseguenze che hanno prodotto in Italia.


Come abbiamo sempre evidenziato e dimostrato, la sovranità monetaria è dello Stato italiano, che è l’unico che può decidere sulle questioni monetarie, con la sola eccezione delle banconote in euro.


Perché LORO non molleranno facilmente,

ma NOI NON MOLLEREMO MAI.

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