La voltura, secondo l’Autorità dell’energia elettrica e gas, “è il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o di gas”, mentre il subentro “a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore”.
Il subentro, quindi, prevede due contratti diversi e il nuovo utente non è tenuto a rispondere dei debiti contratti dal vecchio intestatario poiché i due rapporti contrattuali sono distinti e separati e gli obblighi precedenti sono imputabili, quindi, a soggetti separati. Per i debiti esistenti, in questo caso, il gestore può rivalersi solo sul vecchio utente, in altre parole chi li ha contratti e non potrà rifiutare di attivare una nuova utenza per debiti lasciati in sospeso dal vecchio utente.
Se, invece, si tratta di una voltura, il problema è diverso: la voltura è una prassi più diffusa perché è più economica ed evita l’interruzione della fornitura e di nuovi contratti. In questo caso il nuovo intestatario si intesterebbe un contratto già esistente accollandosi anche il pagamento delle pendenze lasciate dal precedente utente che dovrà pagare al gestore prima di avere la voltura.
A quanto sembra, però, anche nel caso della voltura il nuovo utente non è tenuto saldare debiti contratti dal vecchio utente: le morosità pregresse resterebbero comunque contratte dal vecchio utente e pretenderne il pagamento dal nuovo contraente sarebbe comunque un illecito.
A giungere a questa conclusione è l’associazione ADUC che spiega:
“Come detto, non esiste una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale. L’unica definizione di “voltura” con una qualche forza normativa che siamo riusciti a rintracciare si trova all’art. 1 dell’Allegato A alla Delibera n. 348/07. Ebbene, contrariamente a quanto riportato nelle domande frequenti sul sito dell’Aeeg (come visto, “contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un utente all’altro”), la voltura è definita come segue: “è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso”.
Da questa definizione, recentemente utilizzata in alcune sentenze di merito, appare chiaro che anche nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente. Proprio come accade nel subentro. Trattandosi di due contratti diversi, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto. Non sarà in alcun modo tenuto a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo.