2 gen 2012

Rendite Finanziarie – Nuova tassazione

La nuova normativa si riferisce ai Redditi percepiti da residenti in Italia non imprenditori, dal 1° gennaio 2012, con il Decreto Legge n. 138/2011 convertito nella Legge n.148/2011 e il D.l. 216/2011, il regime di tassazione di tutte le rendite finanziarie, redditi di capitale e redditi diversi, sarà unificato introducendo un’unica aliquota di ritenuta o imposta del 20%.

Qui di seguito, riporto l’ estratto della comunicazione ricevuta da un istituto finanziario, in relazione alla nuova normativa, comprensiva di liste semplici e dettagliate sui titoli a cui viene applicata e sui tipi di calcolo che verranno effettuati per determinare interessi, Plusvalenze e Minusvalenze.

CONTI CORRENTI E DEPOSITI LIBERI O VINCOLATI:
Dal 1° gennaio 2012, sugli interessi di conto corrente liberi e depositi liberi o vincolati, la tassazione passa dal 27% al 20%.

Per le linee vincolate nel 2011 e con scadenza nel 2012 l’imposta sugli interessi sarà dovuta nella misura del 27% per la quota maturata fino al 31 dicembre 2011 e al 20% per la quota maturata nel corso del 2012

INVESTIMENTI FINANZIARI – REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI :

La tassazione passa dal 12,50% al 20% su plusvalenze, dividendi, interessi, proventi derivanti da investimenti finanziari in:

Azioni, Obbligazioni, Fondi comuni d’investimento, Sicav, Etf, Etc, Covered warrant, Derivati, Pronti contro termine, Prestito Titoli.

Categorie privilegiate :

La riforma prevede che l’imposta unica del 20%, sia sui redditi di capitale che sui redditi diversi, non sia applicata per le categorie cosiddette “privilegiate ”:

- Obbligazioni emesse da stati esteri se compresi nella White List

- Titoli di Stato Italiani e quelli con regime equiparato

- Titoli di risparmio per l’economia meridionale

- Piani di risparmio a lungo termine

REDDITI DIVERSI (CAPITAL GAIN)

Le plusvalenze realizzate a partire dal 01/01/2012 (valuta di regolamento) saranno soggette alla nuova aliquota del 20%.

Cosa succede alle minusvalenze al 31 dicembre 2011

Tutte le minusvalenze accantonate alla fine dell’anno 2011, in regime amministrato, saranno portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente, per una quota pari al 62,50% del loro ammontare.

Tutte le minusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012 saranno riconosciute per il loro intero ammontare.

Esempio di calcolo:

Minusvalenza : al 31/12/2011 € 1.000 al 01/01/2012 € 625 ( 62,50% di € 1.000)

Per i titoli privilegiati il mantenimento dell’aliquota del 12,50% verrà realizzato applicando l’aliquota del 20% alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012, alle quali verrà assegnata una “rilevanza fiscale” pari al 62,50%.

Plusvalenze titoli privilegiati : al 31/12/2011 € 1.000 dal 01/01/2012 € 625 (62,50% di € 1.000)

Imposta : al 31/12/2011 € 125 (12,50% su € 1.000,00) dal 01/01/2012 (20% su € 625)

REDDITI DI CAPITALE

La tassazione passa dal 12,50% al 20% su dividendi, interessi, proventi derivanti da investimenti finanziari in:

Azioni, Obbligazioni, Fondi comuni d’investimento, Sicav, Etf, Pronti contro termine, Prestito Titoli (in caso di redditi di capitale soggetti alla tassazione del 27%, l’aliquota passa dal 27% al 20%).

Opzione di affrancamento :

La riforma prevede la possibilità di avvalersi della cosiddetta opzione di “affrancamento” che permette di utilizzare i valori al 31/12/2011 per il calcolo dei redditi diversi realizzati dal 01/01/2012.

Nella fattispecie l’affrancamento consente di applicare l’aliquota del 12,50% sulle plusvalenze potenziali al 31 dicembre 2011 e far emergere le minusvalenze potenziali alla medesima data, determinate valorizzando il proprio patrimonio ai prezzi del 31 dicembre 2011.

In caso di investitore soggetto al regime del risparmio amministrato, la richiesta di esercizio dell’opzione di affrancamento può essere fatta per deposito titoli.

Questo significa che saranno affrancate tutte le attività finanziarie, incluse in ciascun deposito titoli ed eventuali sottodepositi, possedute al 31/12/2011 ed ancora presenti al momento dell’esercizio dell’opzione.

In presenza, dunque, di depositi cointestati ed eventuali sottodepositi sarà necessaria la dichiarazione di volontà di avvalersi dell’opzione di affrancamento da parte di tutti i titolari del rapporto.

Le attività finanziarie oggetto di affrancamento saranno valutate ai prezzi ufficiali di fine anno, reperibili sull’ estratto conto titoli di dicembre.
Per i titoli esteri la valorizzazione farà riferimento al tasso di cambio ufficiale BCE del 31 dicembre 2011 che è disponibile anche sul sito della Banca Centrale Europea.

Le plusvalenze da affrancamento saranno assoggettate all’aliquota del 12,50% ed il valore dell’imposta sarà prelevata direttamente dal conto corrente che dovrà avere la provvista necessaria disponibile.

Le eventuali minusvalenze da affrancamento potranno essere utilizzate nella misura del 62,50% nei quattro anni successivi.

L’opzione può essere esercitata fino al 31 marzo 2012 attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che verrà reso disponibile a partire da gennaio.

In caso di investitore in regime di dichiarazione la scelta di avvalersi dell’opzione di affrancamento dovrà essere espressa in sede della propria dichiarazione dei redditi annuale su tutti i titoli di proprietà.

Titoli obbligazionari

Tutti i titoli obbligazionari emessi da grandi emittenti e da banche e le obbligazioni domestiche non soggette alla disciplina del conto unico (es. obbligazioni emesse da privati o obbligazioni emesse da banche ma con durata inferiore a 18 mesi) saranno soggetti al cosiddetto conguaglio degli interessi di fine anno maturati sui titoli posseduti alla data del 31/12/2011, in quanto la variazione dell’ aliquota fiscale segue il criterio della maturazione.

Cosa succederà sul conto corrente:
1. addebito dell’imposta al 12,50%
2. accredito dell’imposta al 20%
entrambi calcolati sul rateo maturato al 31 dicembre 2011.

Invece per i titoli obbligazionari soggetti ad aliquota del 27%, a fine anno il conguaglio comporterà:
1. addebito dell’imposta al 27%
2. accredito dell’imposta al 20%
entrambi calcolati sul rateo maturato al 31 dicembre 2011.

A partire dal 01/01/2012 al primo evento fiscalmente rilevante (cedola, rimborso, vendita) verrà applicata l’aliquota fiscale del 20% sul totale degli interessi accreditati.

Tramite il meccanismo descritto la tassazione del 20% verrà applicata limitatamente agli interessi maturati a partire dal 01/01/2012.

Dividendi

La nuova aliquota del 20% si applica ai dividendi incassati dal 01/01/2012 a prescindere dalla data di delibera dell’emittente.

Pronti Contro Termine

Per i Pronti Contro Termine attivati a partire dal 1 gennaio 2012 la tassazione passa dal 12,50% al 20%. Per i Pronti Contro Termine attivati nel 2011 e con scadenza nel 2012 verrà,invece, mantenuta la tassazione del 12,50%.

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