15 gen 2015

RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015 + TASSO LEGALE

Ravvedimento operoso: le novità 2015
Fino a tutto il 2014
Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco.
Il ravvedimento è possibile:
- entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo,
- entro 30 giorni: sanzione al 3%
- entro un anno: sanzione al 3,75%

Dal 2015
Con le modifiche della Legge di Stabilità le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.
In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Pvc a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.
Termini più lunghi
La Legge di Stabilità modifica i termini per usufruire del ravvedimento operoso, con una nuova riduzione delle sanzioni rispetto a quelle già in vigore.
In particolare, termini e sanzioni vengono così rimodulate:
Entro:
14 giorni dal termine per il versamento: sanzione dello 0,20% giornaliero;
30 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3%;
90 giorni dal termine per il versamento: sanzione ridotta del 3,3%;
1 anno dal termine per il versamento: sanzione del 3,75%;
2 anni dal termine per il versamento: sanzione del 4,2%;
Oltre
2 anni dal termine per il versamento: sanzione del 5%;
Naturalmente, oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%.
La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.


Ravvedimento IMU e Tasi: cosa cambia con la legge di Stabilità

Queste novità sul ravvedimento si applicano anche al pagamento in ritardo del saldo IMU e Tasi lo scorso 16 dicembre, in particolare il nuovo ravvedimento medio, e cioè la riduzione della sanzione a 1/9 se ci si ravvede entro 90 giorni. Se si pagano entro il 16 marzo 2015, la sanzione è ridotta al 3,3%.

Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale passerà allo 0,5%, dall’attuale 1% che continuerà ad essere applicato fino al 31 dicembre 2014, per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290/2014. Il dimezzamento della misura degli interessi legali avrà conseguenze positive anche sul ravvedimento operoso.

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