18 giu 2012

Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 35 del 15/06/2012)

Consiglio dei Ministri: decreto sviluppo, professioni, leggi regionali, nomine
Consiglio dei Ministri, comunicato 15.06.2012
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 09.25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti.
Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato un pacchetto contenente un ventaglio di misure urgenti e strutturali che realizzano una parte ulteriore dell’Agenda per la Crescita sostenibile che – fin dal suo insediamento – il Governo sta attuando attraverso molte proposte normative già approvate dal Parlamento e altre in corso di valutazione (si veda, in allegato, il documento n. 1 che riassume le principali misure adottate finora sul tema della crescita e sviluppo).
Il provvedimento punta ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare il rafforzamento della competitività, la ripresa della domanda, lo stimolo al dinamismo imprenditoriale: dall’attrazione di capitali privati all’accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell’edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del Fondo per la Crescita sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti di incentivazione alle imprese, al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dall’introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese, alle misure volte a facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno all’internazionalizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture energetiche, agli interventi per ridurre i tempi della giustizia civile.
Altri provvedimenti seguiranno anche in funzione delle risorse che si renderanno via via disponibili e nel rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica che l’Italia ha assunto nei confronti dell’Unione Europea e del resto del mondo.
Le misure del pacchetto sviluppo sono illustrate nel documento n. 2, allegato al comunicato.
Il Consiglio dei Ministri ha preso visione della Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese per il 2011. La Relazione tiene conto delle indicazioni emerse dai lavori della Commissione di riordino della RGE svolti nel 2011 e del parere della V Commissione Bilancio della Camera rilasciato l’11 ottobre dello scorso anno.
Il Consiglio ha poi deliberato in merito alle seguenti materie:
  • A. Professioni regolamentate;
  • B. Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • C. Modifiche e integrazioni al Codice dell’ordinamento militare;
  • D. Recepimento di normativa comunitaria;
  • E. Regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan;
  • F. Convenzione tra Repubblica italiana e Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali;
  • G. Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese;
  • H. Nomine;
  • I. Leggi regionali.
 A. PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno sche ma di regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.
Il DPR riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie.
Lo sche ma di decreto contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza.
È prevista l’obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinarmente. È stabilita inoltre l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente.
La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.
La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.
Con l’entrata in vigore del decreto in esame saranno abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge.


B – CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione e semplificazione, un regolamento che ridefinisce gli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il regolamento configura le Direzioni regionali e interregionali quali strutture di decentramento amministrativo favorendone una maggiore capacità operativa e facilitando la semplificazione dell’attività svolta a livello centrale. I compiti consistono in:

1. coordinamento generale delle attività dei comandi provinciali, assicurandone il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

2. coordinamento del processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali delle strutture periferiche;

3. ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale;

4. razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali, anche attraverso la gestione delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessano i comandi provinciali.

C. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE

Su proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, con decreto legislativo, alcune modifiche e integrazioni al Codice dell’ordinamento militare. L’intervento, che segue e completa quello approvato dal Consiglio a febbraio 2012, elimina alcune imperfezioni lessicali, nonché difetti di coordinamento formale e sostanziale e adegua il testo alla normativa vigente.




D. RECEPIMENTO NORMATIVA COMUNITARIA

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, due decreti legislativi, che recepiscono le norme comunitarie in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e di contratto di credito ai consumatori e modifiche al Testo Unico bancario.
Il primo decreto legislativo, dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2012 e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, riguarda l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Il decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:

1. preinformativa assembleare, estesa anche alle società cooperative;
2. estensione alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni ammesse al sistema di gestione accentrata delle previsioni in materia di diritto d’intervento ed esercizio del voto;
3. individuazione della record date nei casi in cui le date delle adunanze delle assemblee successive alla prima convocazione non siano indicate nell’unico avviso di convocazione, ma con avvisi separati;
4. diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto;
5. pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di società quotate anche mediante estratto sui giornali quotidiani; possibilità di presentare direttamente in assemblea proposte di deliberazione su materie già iscritte all’ordine del giorno;
6. disciplina della relazione finanziaria annuale;
7. disciplina della maggiorazione del dividendo.

Il secondo decreto legislativo (che verrà sottoposto all’esame delle commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri) introduce alcune novità in materia di contratti di credito ai consumatori e modifica il Testo Unico Bancario (TUB) nella parte relativa alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il decreto interviene, in particolare, sui seguenti temi:

1. le forme giuridiche consentite per l’iscrizione nell’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e nell’elenco degli operatori del microcredito sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
2. le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata vengono espressamente ricomprese - alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperative - tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito;

3. soggetti che operano nel campo della beneficenza di erogare direttamente finanziamenti, senza necessità di essere iscritti nell’elenco degli operatori del microcredito purché in possesso dei requisiti di onorabilità, alle persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale;

4. apertura delle iscrizioni agli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi entro il prossimo 30 giugno;

5. istituzione di un registro a cui dovranno iscriversi tutti coloro i quali esercitano l’attività di cambiavalute. Il registro sarà istituito presso l’Organismo che gestisce l’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.


E. REGIME FISCALE SPECIALE IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON IL TERRITORIO DI TAIWAN

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Consiglio ha approvato un disegno di legge che costituisce un quadro giuridico per gli operatori economici italiani che operano nel territorio amministrato dall’Agenzia fiscale Ministero delle finanze di Taipei.
Il DDL, che ricalca gli schemi accolti a livello internazionale dall’OCSE, è finalizzato a eliminare il fenomeno della doppia imposizione e assicurare un contrasto più efficace all’evasione fiscale. Le norme si applicano agli individui e alle imprese residenti sul territorio italiano, su quello di Taiwan, o su entrambi. Per il territorio italiano, le imposte considerate sono l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP.
Di seguito, in sintesi, alcune delle novità di maggiore importanza:

1. la tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del territorio in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa, il DDL accoglie il principio generale secondo cui questi sono imponibili nel territorio di residenza dell’impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una “stabile organizzazione”. In quest’ultima ipotesi infatti il territorio in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul territorio;

2. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima e aerea, e quelli ricavati dall’impiego, manutenzione o affitto di containers che costituiscono utili occasionali, sono tassati esclusivamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione;

3. Con riferimento agli utili delle imprese associate si consente ai territori di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell’imposta applicata sugli utili accertati e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

4. Per le royalties, fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza di chi le percepisce, è prevista la tassazione anche nel territorio della fonte, con un’aliquota limitata al 10% dell’ammontare lordo dei redditi.

5. Per i redditi derivanti dall’esercizio di professione indipendente, è prevista l’imposizione nel territorio di residenza. È tuttavia prevista la tassazione concorrente nel territorio di prestazione dell’attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l’esercizio della professione, o se il residente soggiorna nell’altro territorio per periodi non superiori a 183 giorni. Il trattamento fiscale per lavoro subordinato, invece, prevede la tassazione esclusiva nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro territorio (salvo alcune eccezioni particolari).

6. Altre disposizioni riguardano le remunerazioni derivanti da attività di insegnamento e ricerca (esenti da imposta nel primo territorio solo quando il periodo di soggiorno non supera i due anni) e le somme ricevute da studenti e apprendisti (esentate da imposta, a condizione che provengano da fonti situate fuori dal territorio di soggiorno).

Il DDL interviene poi sull’eliminazione della doppia imposizione, relativamente alle imposte applicate sul territorio italiano e in armonia con il nostro ordinamento fiscale, adottando il metodo dell’imputazione ordinaria, e sullo scambio di informazioni. A tale riguardo, il DDL prevede l’estensione dello scambio di informazione tra i due territori interessati, ad ogni tipo di imposta.

F. CONVENZIONE TRA REPUBBLICA ITALIANA E STATI UNITI MESSICANI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Protocollo apporta alcuni emendamenti alla vigente Convenzione fiscale tra Italia e Messico, firmata nel 1991, ed in particolare determina una revisione del sistema di scambio delle informazioni fiscali tra le competenti Amministrazioni.
Questa revisione rappresenta l’aspetto centrale del nuovo Accordo bilaterale, poiché definisce una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standards dell’OCSE in materia.
Il DDL di ratifica non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e il suo iter è stato accelerato anche alla luce degli esiti della commissione mista tenutasi il 24 maggio scorso a Villa Madama.

G. TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Trattato – finalizzato a rendere più efficace, nel settore della giustizia penale, il contrasto alla criminalità – si inserisce nel quadro degli strumenti adottati per regolamentare la cooperazione dell’Italia con i vari Paesi extra UE.
In particolare, il Trattato consolida lo sviluppo dei rapporti bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale, mediante l’adozione di norme che disciplinano la materia dell’estradizione, con lo scopo di contrastare eventuali fenomeni criminosi in un contesto di continuo rafforzamento dei rapporti fra Italia e Cina nei settori economico, finanziario, commerciale e migratorio.
L’accordo disciplina inoltre i casi di rifiuto dell’estradizione, prevedendo, tra i motivi di rifiuto obbligatori, che l’estradizione no sia concessa nel caso in cui possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della legislazione nazionale, compresa l’esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.

H. NOMINE

Il Presidente del Consiglio ha nominato il Generale di Corpo d’armata dell’Arma dei Carabinieri Arturo ESPOSITO Direttore dell’AISI su parere conforme del CISR, riunitosi subito prima del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno ringraziato il Direttore uscente, Giorgio PICCIRILLO, per l’ottimo lavoro svolto.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con Ministro della difesa, ha nominato il generale di Corpo d’armata Saverio CAPOLUPO Comandante Generale della Guardia di Finanze. Il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno ringraziato il Direttore uscente, Nino DI PAOLO, per l’ottimo lavoro svolto.

Su proposta del Ministro dell’interno, il Consiglio dei Ministri ha nominato la dottoressa Anna Maria MANZONE a componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Gricignano di Aversa (CE), in sostituzione della dottoressa Franca TRIESTINO.

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Consiglio ha nominato il dottor Roberto LUONGO Direttore generale dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane.

I. LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri ha poi esaminato diciannove leggi regionali e delle province autonome su proposta del Ministro per gli affari regionali, Piero Gnudi.

Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale:

- della legge Regione Lombardia n. 7 del 18 aprile 2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” per violazione dei principi fondamentali in materia di istruzione;
- della legge Regione Puglia “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) che, nel modificare l'articolo 24, comma 1, dello Statuto pur riducendo il numero dei consiglieri regionali eletti da "settanta" a "sessanta", viola l'articolo 14, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alla previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 50 per le regioni che, come la Regione Puglia, contino una popolazione non superiore a sei milioni di abitanti. La legge di riforma statutaria viola, pertanto, l’articolo 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato la rinuncia totale all’impugnativa delle seguenti leggi regionali:

- Legge Regione Campania n. 7 del 05 maggio 2011 recante “Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.”

Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, deliberato la rinuncia parziale all’impugnativa – deliberate a seguito dell’intervenuta abrogazione o riformulazione delle norme precedentemente impugnate – delle seguenti leggi regionali:

- Legge della Regione Campania n. 14 del 04 agosto 2011 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale”.

Infine, per altre leggi regionali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la non impugnativa. Si tratta delle seguenti leggi:

1) Legge Regione Liguria n. 15 del 26 aprile 2012 “Disposizioni in materia tributaria e finanziaria”.
2) Legge Regione Lombardia n. 8 del 24 aprile 2012 “ Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
3) Legge Regione Lazio n. 2 del 13 aprile 2012 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo”;
4) Legge Regione Lazio n. 3 del 16 aprile 2012 “Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e disposizioni transitorie”;
5) Legge Regione Calabria n. 14 del 26 aprile 2012 “Integrazione e modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.
6) Legge Regione Molise n. 10 del 30 aprile 2012 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
7) Legge Regione n. 11 del 30 aprile 2012 “Abrogazione della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 40 (Riconoscimento come Ente di interesse regionale dell'Istituto di studi politici "San Pio V").
8) Legge Regione Molise n. 12 del 30 aprile 2012 “Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
9) Legge Regione Basilicata n. 6 del 26 aprile 2012 “Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la trasparenza in materia ambientale”;
10) Legge Regione Basilicata n. 7 del 26 aprile 2012 “ Modifiche all'art. 1, comma 2 ed all'art. 11 della L.R. 38/2002, così come aggiornata dalla L.R. 20/2010”;
11) Legge Regione Liguria n. 16 del 30 aprile 2012 “Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico”;
12) Legge Regione Liguria n. 17 del 30 aprile 2012 “Disciplina delle sale da gioco”;
13) Legge Regione Liguria n. 18 del 30 aprile 2012 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”;
14) Legge Regione Liguria n. 19 del 30 aprile 2012 “Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio);
15) Legge Regione Trento n. 6 del 26 aprile 2012 “Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica”;
16) Legge Provincia di Trento n. 7 del 26 aprile 2012 “Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori”.
17) della legge Regione Emilia Romagna n. 3 del 20 aprile 2012 “Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale), disposizioni in materia ambientale” in quanto contiene disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale che contrastano con la normativa statale.


Il Consiglio è terminato alle ore 14.00
Allegati
(Altalex, 15 giugno 2012. Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 35 del 15/06/2012)

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